parita-genere-sgravi-contributiviPossono presentare richiesta all’Inps i datori di lavoro con certificazione rilasciata entro il 31 dicembre 2022: ecco le novità sugli sgravi contributivi dedicati alla parità di genere.


In una recente Circolare dell’INPS arrivano tutti i chiarimenti in merito agli sgravi contributivi per parità di genere sul posto di lavoro.

L’incentivo risulta introdotto dalla legge n. 162/2021 per sostenere la certificazione della parità di genere nelle aziende del settore privato.

Scopriamo dunque, attraverso le indicazioni fornite dall’Istituto Nazionale di Previdenza, quali sono i requisiti e come fare domanda per accedere agli incentivi.

Parità di genere: sgravi contributivi per i datori di lavoro

La Circolare dell’INPS fornisce le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero. Per le successive annualità saranno date ulteriori indicazioni, alla luce degli esiti di questa prima fase applicativa.

Il calcolo dell’esonero avviene sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • premi e contributi dovuti all’INAIL
  • il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile
  • il Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale del Trentino e al Fondo di Bolzano – Alto Adige
  • il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
  • e il contributo  destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Si devono escludere, inoltre, dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Requisiti

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Hanno pertanto diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

  1. gli enti pubblici economici;
  2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, anche se a capitale interamente pubblico;
  4. gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
  5. le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  6. i consorzi di bonifica;
  7. i consorzi industriali;
  8. gli enti morali;
  9. gli enti ecclesiastici.

Soggetti esclusi

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

  1. le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, e le istituzioni educative;
  2. le aziende ed Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  4. le Università;
  5. gli Istituti autonomi per case popolari e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER);
  6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  8. le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  9. l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

Come fare domanda?

La domanda si presenta decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, i datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione entro il 31 dicembre 2022.

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del datore di lavoro;
  • retribuzione media mensile stimata;
  • aliquota datoriale media stimata;
  • forza aziendale media;
  • periodo di validità della certificazione di parità di genere ;
  • dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere.

I documenti utili

Potete consultare qui di seguito i documenti dell’INPS:

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it