pantouflage-revolving-doors-inconferibilita-provvedimento-anacIn un recente video il Dottor Simone Chiarelli approfondisce una recente delibera ANAC su pantouflage, revolving doors e inconferibilità di un provvedimento ANAC.


Il divieto di pantouflage o di revolving doors nell’ordinamento giuridico italiano è concordemente individuato nell’art. 53, comma 16-ter introdotto nel Decreto Legislativo n. 165/01 (c.d. “Testo Unico del Pubblico Impiego”) ad opera della legge n. 190 del 2012 c.d. “legge anticorruzione” (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).

Il comma 16-ter dispone infatti che:

  • i pubblici dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una delle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo D.Lgs. 165/01 (art. 1, c. 2) non possono, per i tre anni successivi al termine del rapporto di lavoro pubblico, prestare attività lavorativa o professionale per quei soggetti privati destinatari dei medesimi poteri esercitati per conto dell’amministrazione (primo periodo);
  • i contratti e gli incarichi perfezionati in violazione della disposizione sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso i contratti o conferito gli incarichi non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, oltre a dover restituire le somme versate in esecuzione di tali accordi (secondo periodo).

Pantouflage, revolving doors e inconferibilità di un provvedimento ANAC

Per un approfondimento della Delibera, Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un video.

Potete visualizzare il video completo nel player qui di seguito.

 


Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli