Si tratta di una nuova proposta di legge che prevede, tra le altre cose, la sospensione della Licenza per coloro che spacceranno pane surgelato per pane artigianale.
Un primo tentativo non andato a buon fine risale già al 2007, ma a causa del cambio di governo e della scarsa chiarezza anche in Europa, ancora oggi la normativa italiana non distingue tra pane fresco prodotto artigianalmente e pane prodotto con semilavorati ossia industrialmente. il mondo della panificazione ha subito un vero e proprio assedio, con una perdita di consumi di circa il 30% a causa della concorrenza della grande distribuzione, del commercio abusivo, nonché della crisi e delle tendenze dietetiche.
Ora per dare maggiori certezze al consumatore finale la legge sta per cambiare: in questi giorni è infatti stata presentata alla Camera una proposta di legge che potrà rappresentare un vero e proprio «testo unico sul pane».
Come prima cosa la proposta stabilisce che «è fatto divieto di utilizzare la denominazione di “pane fresco” per il pane destinato ad essere posto in vendita il giorno successivo a quello in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate». E il divieto vale anche «per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane precotto e per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi, comunque conservati».
Già, ma cos’è il pane? «È denominato pane – recita l’articolo 2 – il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune». La proposta vieta pure l’utilizzo di denominazioni che possono essere fuorvianti per i consumatori quali «pane di giornata», «pane appena sfornato» e simili. Il pane ottenuto da una cottura parziale, quando è destinato al consumatore finale, deve essere invece contenuto in imballaggi singolarmente pre-confezionati, e riportare in etichetta «in modo evidente» tutte le indicazioni di legge e l’avviso che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura, indicando tutte le modalità.
SURGELATI E SEMILAVORATI: nel caso di pane surgelato l’etichetta deve riportare in maniera esplicita la dicitura «surgelato» e tutte le indicazioni previste dalle norme su questo tipo di prodotti. Mentre i pani ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari diverse dagli sfarinati di grano devono riportare anche la specifica del prodotto vegetale che viene aggiunto. Quindi viene regolamentata la produzione di prodotti intermedi, dei lieviti utilizzabili nella panificazione e delle paste acide. Il pane ottenuto da impasti congelati, oltre alle necessarie specifiche in etichetta, deve essere posto in vendita «in scaffali distinti e separati dal pane fresco».
I PANIFICI DI QUALITA’: vengono poi riviste le norme sui panifici e specificato che la denominazione di «forno di qualità» è riservata in via esclusiva a chi produce e commercializza pane fresco e risulta in possesso di una certificazione rilasciata da un ente accreditato. Infine è prevista anche la denominazione di «pane fresco tradizionale di alta qualità», con tanto di dote finanziaria per sostenerne la valorizzazione e la vendita, non solo del pane tutelato da «Dop» e «Igp» o dalla denominazione di specialità tradizionale garantita, ma anche per le tante specialità regionali (che sono oltre 300).
LE SANZIONI: le sanzioni sono particolarmente severe: in particolare la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 2 della legge, quelli relativi alla classificazione delle diverse tipologie di pane (fresco/precotto/surgelato), comporta l’immediata sospensione dell’attività e nei casi più gravi il ritiro di tutte le autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti competenti.