palpeggiamento-violenza-sessuale-sentenzaIl Tribunale di Napoli fa chiarezza su un argomento che, da sempre, ha destato discussione: il palpeggiamento è equiparabile alla violenza sessuale?


Il palpeggiamento è violenza sessuale? La Sentenza n. 4738 del Tribunale di Napoli fa chiarezza. Il caso in esame si è verificato all’interno dei vagoni del treno della circumvesuviana, dove l’indiziato ha toccato più volte il sedere e fatto altri gesti discutibili nei confronti di alcune vittime.

La questione non è nuova, ed è stata spesso analizzata dalla giurisprudenza.

Vediamo cosa ci dice di nuovo questa recente Sentenza.

Il palpeggiamento è violenza sessuale? La Sentenza

Secondo il tribunale la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la deposizione della persona offesa può, anche da sola, essere posta a fondamento di una sentenza di condanna, per il valore equiparato a quello di una testimonianza che il legislatore attribuisce alla stessa.

Questo perchè in questo caso e dichiarazioni delle vittime superano certamente la soglia del legittimo dubbio, apparendo le stesse credibili sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Entrambe le vittime hanno riferito dettagli significativi e tra di loro coerenti sia per la ricostruzione dei fatti, sia per l’identificazione dell’imputato, dalle stesse prontamente riconosciuto in sede di individuazione fotografica.

Ciò detto, per quanto riguarda la questione del reato, la giurisprudenza ha affermato che

“in tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci)” (così, Cass pen., Sez. III, 26/09/2013, n. 42871, Rv, 256912).

Ne deriva che il palpeggiamento dei glutei, intrapreso con un gesto repentino, integra gli estremi del reato di violenza sessuale per il codice penale, ancorché si protragga per un certo lasso di tempo, posto che la sorpresa iniziale impedisce comunque una tempestiva ed efficace difesa della vittima.

A questo link il testo completo della Sentenza.