Pagamenti PA ai fornitori: nuova stretta anti-evasione, entrano in vigore le nuove soglie che fanno scattare i controlli. Le nuove disposizioni sono previste dai commi da 986 a 989 della Legge n. 205/2017.
Gli ordinativi di pagamento emessi dal 1° marzo dovranno tenere conto del nuovo limite e rientreranno nella nuova normativa sulla sospensiva. Ovviamente, se non risulta alcun inadempimento per l’importo indicato, oppure se l’ente di riscossione non fornisce alcuna risposta entro i cinque giorni, il soggetto pubblico procede al pagamento.
Scende così a 5mila euro, rispetto ai 10mila previsti in precedenza, la soglia per far scattare i controlli idonei a determinare il blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione. La Legge di Bilancio 2018 non ha soltanto ridotto la soglia di pagamento. Ma ha altresì previsto che, nel caso in cui l’esito del controllo preventivo dovesse esser positivo, i soggetti pubblici potranno sospendere il pagamento fino a 60 giorni, per consentire all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di pignorare la somma.
Si ricorda che, fino alla fine del mese di febbraio e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, il termine di sospensione era fissato ad un massimo di 30 giorni. Periodo utile per il pignoramento della somma da parte dell’agente di riscossione.
Questo nuovo strumento, che ha come obiettivo quello di contribuire alla lotta all’evasione, prevede che le PA effettuino la verifica degli adempimenti prima di erogare i pagamenti in un numero di casi superiore rispetto al passato. La normativa si affianca ad altre misure come la verifica della regolarità contributiva (DURC) e l’obbligo di tracciabilità.
Per l’applicazione delle nuove regole vale il momento di emissione dell’ordinativo di pagamento da parte del soggetto pubblico.