Necessario pure per le associazioni senza fine di lucro il ricorso a mezzi di pagamento che garantiscano l’efficacia dell’attività di controlli da parte dell’Amministrazione.
Pagamenti e versamenti tracciabili anche per le associazioni senza fini di lucro e per le associazioni pro-loco. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione 102/E del 19 novembre 2014.
Allo scopo di consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, infatti, i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a 516,46 euro, devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati (articolo 25, comma 5, della legge 133/1999). Tali operazioni, peraltro, possono essere effettuate anche tramite carte di credito o bancomat (articolo 4 del Dm 473/1999) oppure attraverso assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva destinataria (circolare n. 43/E del 2000).
Destinatari delle disposizione sono gli enti che usufruiscono del regime fiscale previsto dalla legge 398/1991 (e gli enti assimilati in base alla legge 350/2003). Per tali soggetti, nella pratica, è prevista in via agevolativa, l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali e di quelli conseguiti a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsivoglia modalità.
Anche se non espressamente menzionate dalla disciplina sulla tracciabilità, l’applicazione della norma – precisa il documento di prassi – va estesa alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto anch’esse destinatarie del regime fiscale di cui alla legge 398/1991.
Con la medesima risoluzione, l’Agenzia ha fornito chiarimenti in ordine al momento di decorrenza della decadenza dal regime speciale qualora cessino nel corso dell’anno i presupposti per la sua applicazione, compreso il requisito della tracciabilità dei pagamenti. Il ritorno al regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti (cfr circolare 247/1999, come modificata dalla circolare 43/2000, e risoluzione 123/2006).
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate