Dal 1° Luglio 2018 entra in vigore il Decreto Legislativo 62/2018 in recepimento della direttiva europea a tutela dei diritti di chi acquista pacchetti turistici: nuove tutele per i viaggiatori, vacanze personalizzati e online, introducendo nuovi obblighi per gli organizzatori.
Il nuovo decreto sui pacchetti e i servizi turistici, è entrato in vigore dal 1 luglio 2018 e non avrà effetto retroattivo. Le principali novità introdotte riguardano in primis l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico, che comprende anche i contratti on-line, i pacchetti “su misura” e i c.d. pacchetti “dinamici”. Cambiano le regole per chi va in vacanza.
Tra le novità contenute nel decreto di recepimento della direttiva:
a) ampliamento della nozione di “pacchetto turistico”: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, nell’esplicita finalità di coprire un elenco più ampio di fattispecie, al contempo chiarendo che sono ricompresi:
- i contratti on-line
- i pacchetti “su misura”
- i pacchetti “dinamici”.
b) definizione di “pacchetto turistico”: rappresenta la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini del medesimo viaggio, qualora combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.
Allo stesso tempo devono considerarsi “pacchetti tutto compreso” anche quei servizi conclusi con contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, purché acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, o pubblicizzati comunque con la formula del “pacchetto”.
Lo stesso dicasi per quei servizi combinati entro le 24 ore dalla conclusione del primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line. Non sono viaggi tutto incluso e non si applica la disciplina di settore in esame, a tutte quelle combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione medesima.