sentenze esecutiveLa pubblica amministrazione può essere condannata a far pubblicare una sentenza che annulli un provvedimento illegittimo.

 

 


 

Lo sottolinea il Tar Toscana con la sentenza 16 dicembre 2016 n. 1790.

 

Il caso riguarda il Comune di Carrara, che aveva travisato l’esito di una visita ispettiva della Asl a una residenza per disabili: l’ente locale, sulla base di tale presunto esito, aveva imposto alla struttura prescrizioni obbligatorie e aveva poi pubblicato sul proprio sito istituzionale il provvedimento che le conteneva.

 

La sentenza di annullamento è rilevante per la pubblica amministrazione la quale deve attenersi al suo contenuto. Viene rilievo, a tale proposito, la questione dell’inesauribilità dei poteri della pubblica amministrazione dopo la sentenza di annullamento. Ai sensi dell’art. 34 c.p.a., il provvedimento del giudice non può riguardare i poteri che l’amministrazione deve ancora esercitare, tuttavia, dato l’effetto conformativo della sentenza di annullamento, l’amministrazione è vincolata a rispettarne il contenuto.

 

Rilevante al fine di analizzare il rapporto tra annullamento e illegittimà dell’atto è anche l’art. 21 octies II co. della legge 241 del ’90 ai sensi del quale

 

“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

 

L’atto amministrativo esistente che presentivizi di legittimità che incidono su elementi essenziali di esso è illegittimo e, quindi, annullabile. Secondo la nuova Sentenza del TAR, pertanto, la PA deve pubblicare obbligatoriamente la Sentenza che smaschera l’atto illegittimo.