pubblica-amministrazioneIl Consiglio di Stato con la sentenza n. 2099/2017 si è dovuto esprimere per stabilire se a fronte delle istanze di un singolo, l’amministrazione sia o meno tenuta a provvedere dando una qualsiasi risposta.


 

Il punto controverso nel merito della presente causa: si tratta di stabilire se a fronte dell’istanza di un soggetto particolare, il Ministero sia o no tenuto a provvedere dando una qualsiasi risposta, che in concreto potrebbe anche richiamarsi a quanto il Ministero stesso avesse già fatto con un precedente provvedimento, ma da esso sarebbe comunque concettualmente ben distinta.

 

Come affermato da costante giurisprudenza, fra le molte C.d.S. sez. IV 19 marzo 2015 n.1503 e sez. VI 22 maggio 2008 n.2458, l’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere sull’istanza di un privato non è stabilito in via generale, ma va ravvisato solo quando si possa desumere da una norma di legge puntuale, ovvero anche da una norma di principio, che sia però, all’evidenza, chiaramente interpretabile in tal senso.

 

La regola, si osserva, è espressione dello stesso principio di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost, poiché un obbligo generale come quello che si esclude costringerebbe, in ultima analisi, l’amministrazione ad un impegno sproporzionato di risorse di fronte a qualsivoglia istanza, per assurdo anche manifestamente infondata o soltanto emulativa. Ciò posto, nel caso di specie una norma di tal tipo non esiste.

 

Valgono dunque , nel caso in esame, le argomentazioni fornite dal ministero, che il collegio ha ritenuto di condividere, riformando la sentenza di primo grado.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.