Il Dottor Luca Leccisotti fornisce chiarimenti su cosa accade se l’Operatore Economico dimentica di presentare il PassOE: sussiste l’esclusione dagli Appalti?
Nella fase di verifica amministrativa, quando verifichiamo che gli operatori economici hanno prodotto tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara (ovviamente questa verifica è fatta dal RUP o dal seggio di gara ad hoc istituito, mai dalla commissione di gara [1]) possiamo rilevare la mancanza di qualche documento e attivare il soccorso istruttorio.
Il PassOE, se manca, è un elemento essenziale e l’operatore economico va escluso?
Operatore economico dimentica di presentare PassOE: esclusione da Appalti?
La normativa attuale non prevede espressamente che la mancanza di passoe fa scattare l’esclusione della ditta, ma prevede l’esclusione soltanto per l’assenza di requisiti previsti nel bando di gara.
Pertanto l’assenza di passoe ben può essere assoggettato a soccorso istruttorio.
Dello stesso tenore è la sentenza del Consiglio di Stato n.365 del 20/01/2022.
La base del giudicato dei giudici di Palazzo Spada è la considerazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83 comma 8 D.lgs 50/2016.
Ciò posto, in mancanza del PassOE deve essere attivato il soccorso istruttorio.
Note
[1] Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, la commissione giudicatrice valuta esclusivamente l’offerta tecnica e l’offerta economica, non è previsto che la commissione di gara esegua la verifica amministrativa. Anche se sia la giurisprudenza e sia l’Anac contribuiscono a generare confusione: per esempio nel bando tipo 1 “schema disciplinare di gara” approvato dall’Anac con delibera n.773 del 24 novembre 2021 al punto 20 indica (erroneamente) che la verifica amministrativa può essere svolta da “commissione giudicatrice, rup o seggio di gara mentre nella nota illustrativa al punto 25 prevede solo il rup o il seggio di gara adhoc costituito (correttamente).
Fonte: articolo di Luca Leccisotti - Comandante di Polizia Locale ed esperto in Appalti