operatore-economico-appalti-controllo-giudiziarioL’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha recentemente emesso il parere consultivo n. 2/2024, affermando che il controllo giudiziario su un operatore economico non costituisce un impedimento alla sua partecipazione alle gare negli appalti.


L’Anac ha gettato luce sul tema del controllo giudiziario degli operatori economici, sostendendo che tale controllo non costituisce un ostacolo alla partecipazione alle gare pubbliche, purché siano mantenuti i requisiti necessari. Scopriamo dunque quali sono le sfumature di questa pronuncia, che sottolinea l’importanza di mantenere la trasparenza e l’integrità nel processo di appalto pubblico

Che cosa si intende con la definizione “controllo giudiziario”?

Il “controllo giudiziario” si riferisce al monitoraggio e alla supervisione da parte di un’autorità giudiziaria di un’entità o di un individuo, spesso nell’ambito di procedimenti legali o casi specifici.

Nel contesto degli operatori economici e degli appalti pubblici, il controllo di questo genere può essere attuato quando un’impresa è soggetta a indagini o procedimenti giudiziari. Può includere misure come la sorveglianza delle attività dell’impresa, restrizioni specifiche o altre disposizioni stabilite dalla magistratura.

L’obiettivo è garantire il rispetto delle leggi e delle normative, preservando l’integrità e la legalità nelle attività dell’operatore economico.

L’operatore economico può partecipare agli appalti anche se sotto controllo giudiziario

L’art. 94, comma 2, del Codice stabilisce che la presenza di cause di decadenza, sospensione o divieto, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, impedisce la partecipazione alle gare e, di conseguenza, l’assegnazione di contratti pubblici. Tuttavia, questa disposizione non si applica se l’impresa è soggetta a controllo giudiziario.

Con questo parere, l’Anac ha voluto chiarire che gli operatori economici sottoposti al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del Codice Antimafia possono partecipare alle gare pubbliche indette successivamente all’adozione di tali misure. L’efficacia della sospensione automatica degli effetti dell’informazione interdittiva, una volta ammessa al controllo giudiziario, è limitata al futuro e consente all’impresa di partecipare ad altre procedure senza retroattività, a meno che non ci sia una specifica disposizione in tal senso.

L’operatore economico soggetto a misure giudiziarie può dunque candidarsi alle gare d’appalto, ma è tenuto a mantenere i requisiti generali e speciali di partecipazione per l’intera durata della procedura e fino alla completa esecuzione del contratto, senza interruzioni.

Il testo del parere Anac

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it