Il TAR Napoli, con la Sentenza del 28.03.2017 n. 1708, si è pronunciato in merito all’applicazione del Codice degli Appalti in caso di un’Opera Pubblica realizzata a spese di un soggetto privato.
L’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto l’obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa, per l’esigenza di assicurare all’interessato, che sia portatore di un interesse qualificato, la compiuta conoscenza della determinazione dell’Amministrazione incidente nella sua sfera giuridica, comprensiva delle ragioni che la fondano (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 27/4/2012 n. 2468, per cui detto obbligo “sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487)”).
L’azione avverso il silenzio è pertanto esperibile per contrastare l’inadempimento della P.A. e rimuovere la situazione di incertezza ingenerata, in tutti i casi in cui, generalmente, sussiste il dovere di provvedere sull’istanza dell’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29/12/2016 n. 5529: “ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo della stessa di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte. Di conseguenza si configura un silenzio-inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l’Amministrazione contravviene ad un preciso obbligo di provvedere, e tanto sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o, come nel caso di specie, dalla peculiarità del caso”).
Importante sottolineare che in questa ipotesi di realizzazione a spese di un privato, soccorrono le previsioni dell’art. 20 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Opera pubblica realizzata a spese del privato”), che ammette che il privato, previa convenzione, si impegni “alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell’articolo 80”.
Incombe quindi sull’Amministrazione il dovere di provvedere sull’istanza dell’interessato, valutando la ricorrenza dei presupposti per assentire alla richiesta.