Le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, il nuovo codice dei contratti, combinate con quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) ampliano gli oneri di pubblicità a carico delle stazioni appaltanti.
Occorrerà fare riferimento alle previsioni dell’articolo 29 del Codice dei contratti, il cui comma 1 dispone che devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”: “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni”.
L’articolo 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012 ha sancito che «A partire dai bandi e avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo, del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del d.lgs. n.163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione».
L’articolo 26, comma 1, del d.l. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, ha modificato gli articoli 66, comma 7 e 122, comma 5, eliminando la pubblicazione sui principali quotidiani ed introducendo, rispettivamente, i commi 7-bis e 5-bis, alle stregua dei quali le spese di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e che la medesima disposizione del d.l. 66/2014, al comma 1-bis ha sancito che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016», mentre al comma 1-ter ha previsto che «Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, sono altresì, a carico dell’Impresa aggiudicataria – laddove previste – le spese di pubblicazione sui quotidiani dei Bandi di gara e degli avvisi; le predette spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante (dall’aggiudicatario) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta aggiudicazione. In tutto questo, comunque sia, le amministrazioni appaltanti dovranno redigere un elenco molto accurato degli atti tipici delle procedure ed assicurarsi che le varie pubblicazioni vengano effettuate correttamente.
Serve, in conclusione, ricordare che il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Milleproroghe per il 2016), ha indetto la proroga al 31 dicembre 2016 dell’obbligo di pubblicazione degli avvisi ed estratti dei bandi di gara sui quotidiani (con onere da rimborsare da parte dell’aggiudicatario); resta ferma la pubblicazione in GURI con oneri a carico della Stazione appaltante. Ritornerà la soppressione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani e resterà la pubblicazione in GURI ma in questo caso con neri a carico dell’aggiudicatario, per i bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2017.