omicidio stradaleVia libera del Senato all’omicidio stradale. Dopo una serie di rinvii ieri l’Aula di Palazzo Madama ha licenziato in via definitiva il testo già approvato dalla Camera lo scorso 21 Gennaio confermando le limature apportate da Montecitorio. In particolare l’esclusione dall’arresto in flagranza per il responsabile di un incidente dal quale derivi il delitto di lesioni personali colpose, se il conducente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità. A parte questa modifica, che ha fatto slittare i tempi di approvazione del disegno di legge, sono state confermate le altre novità contenute nel ddl.

 

In particolare il provvedimento inserisce nel codice penale l’articolo 589-bis rubricato delitto di omicidio stradale attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale. In particolare è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni) mentre salgono le sanzioni se l’incidente è stato causato da un conducente che guida in stato di ebbrezza o droghe.

 

Nello specifico viene punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro). Reclusione da 5 a 10 anni, invece, per l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza come il superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.

 

La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato da tali condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole. Quando cioè sussista un concorso di colpa. La pena è invece aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.

 

E’ poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni). E’ stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

 

Il pacchetto di misure comprende anche il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi. Negli altri casi l’arresto è facoltativo, restando però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

 

Stretta anche sulle sanzioni amministrative. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Qualora la patente sia di un altro Stato anziché la revoca vi sarà l’inibizione alla guida in Italia per un periodo analogo. Il giudice, inoltre, potrà ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.