omicidio, bevande alcolicheIl 28 ottobre 2015 la Camera dei Deputati ha approvato una proposta di legge, già passata al vaglio del Senato e poi modificata nel corso dell’esame alla Camera, che prevede di introdurre nel codice penale i delitti di “ omicidio stradale” (articolo 589-bis) e di “lesioni personali stradali” (articolo 590-bis), punendo entrambi i reati a titolo di colpa (proposta di legge C. 3169-A).

 

Se verrà tramutata in legge a tutti gli effetti, il reato di omicidio stradale introdotto dal provvedimento prevede che “chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo codice della strada, n.d.r.], cagioni per colpa la morte di una persona” venga punito con la reclusione da otto a dodici anni.

 

Sarebbe dunque punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore che siano in stato di ebbrezza alcolica grave (con valori superiori a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, oppure in stato di ebbrezza alcolica media (con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) se si tratta di conducenti professionali quali coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati.

 

Il nuovo reato di “lesioni personali stradali”, poi, è regolamentato dalla proposta di legge in maniera sostanzialmente speculare a quello di omicidio stradale.