omessa-indicazione-costi-sicurezza-aziendale-esclusioneEcco come si è ponunciato il TAR di Roma in merito all’omessa indicazione costi sicurezza aziendale: l’esclusione in quai casi è legittima e in quali no?


Omessa indicazione costi sicurezza aziendale: esclusione legittima da appalto?

Ecco cosa stabilisce il Tar Lazio, Roma , Sez. I , 24 / 07 /2019 , n. 9944 , richiamando la Corte di Giustizia del 2 maggio 2019 , C-309/18.

La ricorrente ricorda come l’adempimento in questione fosse richiesto, a pena di esclusione, dalla lettera di invito, che richiamava espressamente l’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016.

Omessa indicazione costi sicurezza aziendale: esclusione legittima?

Testualmente nella lettera di invito era citato:

“Oltre al ribasso percentuale offerto, l’operatore economico concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, nell’apposito spazio dedicato, i COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA afferenti all’esercizio dell’attività svolta, ai sensi dell’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento all’affidamento in oggetto. Nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell’azienda concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara”.

Ricorrono dunque, come rilevato dalla ricorrente, le contestuali violazioni dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e della prescrizione della lettera di invito, ragion per cui l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa.

Inoltre, la Corte di Giustizia, con sentenza della sez. IX, del 2 maggio 2019, C-309/18, pronunciandosi su analoga questione pregiudiziale rimessa dal Tar del Lazio, ha affermato che è compatibile con le direttive comunitarie in tema di appalti, nonché con i principi di parità di trattamento e trasparenza in essa contemplati, un assetto nel quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera comporta l’esclusione dell’impresa, senza possibilità di soccorso istruttorio.

Pertanto, il Tar accoglie il ricorso in quanto, sulla base delle norme di gara, ricorrono le contestuali violazioni dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e della prescrizione della lettera di invito, ragion per cui l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa.

La domanda risarcitoria va invece respinta nella parte in cui la ricorrente ha domandato la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle spese e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara.

Per maggiori informazioni potete consultare il testo completo della Sentenza.