L’Aula della Camera ha approvato oggi con 287 si, 173 no e 3 astenuti, il decreto banche, così come approvato dal Senato il 9 giugno, su cui il governo aveva incassato la fiducia. Il provvedimento diventa così legge dello Stato. Il provvedimento reca un allungamento da quattro a sei mesi del tempo entro il quale gli obbligazionisti delle delle quattro banche salvate (Banca Etruria, Banche Marche, CariChieti, CariFerrara) potranno presentare l’istanza di erogazione del rimborso dell’80% dei crediti. Tra i criteri di accesso al rimborso automatico per gli obbligazionisti resta un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro o un reddito ai fini Irpef inferiore a 35mila euro). La dizione ‘reddito lordo’ e’ stata sostituita al Senato con quella di ‘reddito complessivo’ e si valuteranno i redditi dal 2014 invece che del 2015. Alla domanda di rimborso l’investitore deve allegare: il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto; l’attestazione degli ordini eseguiti e una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare. E’ stato approvato anche un Odg secondo il quale i rimborsi erogati dal Fondo non siano soggetti “ad alcuna imposizione fiscale”.
Viene introdotta, poi, una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata “pegno mobiliare non possessorio“. Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell’iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. Si tratta di un istituto di garanzia dei crediti concessi per l’esercizio dell’impresa, avente a oggetto beni mobili esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo. Non possono essere oggetto di pegno non possessorio i beni mobili registrati.
Altre modifiche riguardano il cd. patto marciano, ovvero il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà – al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare – di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento. In tal caso, si chiede al presidente del tribunale competente la nomina di un perito, per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.
Nel corso dell’esame al Senato sono state modificate le condizioni alle quali l’inadempimento qualificato del debitore comporta la possibilità di avvalersi di tale patto. In particolare, viene allungato da sei a nove mesi il periodo di tempo per cui si deve protrarre l’inadempimento; inoltre, ove alla scadenza della prima delle rate non pagate il debitore abbia già rimborsato almenol’85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il predetto periodo di inadempimento è ulteriormente innalzato da nove a dodici mesi. Nel corso dell’esame al Senato sono stati poi precisati gli effetti del patto chiarendo che esso, ai fini del concorso tra i creditori, è equiparato all’ipoteca. Sono state introdotte norme procedurali sulla nomina e sull’attività del perito chiamato a stimare l’immobile.
Da segnalare anche l’ampliamento dello scivolo per la pensione per gli esodi bancari. L’articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. La deroga concerne i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva per l’accesso all’assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Potranno accedere all’assegno straordinario i bancari a cui mancano sino a 7 anni dall’età pensionabile contro i 5 previsti dalla normativa attuale. L’applicazione della deroga temporanea è subordinata all’emanazione del regolamento di relativo adeguamento del Fondo (Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito).
Durante l’esame al Senato è stato introdotto l’articolo 12-bis, concernente la disciplina della cessione in blocco dei crediti d’impresa (cd. factoring), che consente lo svolgimento di tale attività alle società di capitali, che svolgono l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza i quali non siano intermediari finanziari, oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività bancaria previste ai sensi del Testo Unico Bancario.