Si può ammettere alla valutazione tecnica un’offerta che non raggiunga il punteggio qualitativo minimo previsto dal bando? Una risposta arriva dal TAR Firenze, con la Sentenza del 18.05.2017 n. 271.
Il TAR ha pronunciato la sentenza per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Dirigente della Galleria degli Uffizi n. 18 del 4 aprile 2017 avente ad oggetto “aggiudicazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici” nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi inclusi, in particolare e per quanto possa occorrere, il bando, il capitolato di gara, tutti i verbali di gara, il provvedimento di autotutela con il quale è stata annullata la clausola del bando che prevedeva la presentazione, a pena di esclusione, della domanda di partecipazione ed è stato ritenuto caducato il provvedimento di esclusione disposto nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato e per la declaratoria del diritto all’aggiudicazione e all’eventuale subentro nel contratto da parte della ricorrente.
La disposizione di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016 recita testualmente:
“Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto….”.
La norma, sebbene riconosca ampia discrezionalità alla Stazione Appaltante, non pare potersi interpretare nel senso di ammettere alla valutazione offerte che non raggiungano il punteggio qualitativo minimo, poichè apparirebbe irragionevole e suscettibile di determinare conseguenze distorsive nelle gare.
Ritenuto pertanto fondata la pretesa di esclusione e considerato, quanto alla posizione dell’aggiudicataria, che una ragionevole interpretazione della norma di gara sui requisiti di capacità tecnica porta a concludere nel senso che gli stessi debbano essere posseduti per un intero triennio e che anch’essa, quindi, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività dei provvedimenti impugnati. In allegato il testo completo della Sentenza.