gare appalti, offerta, zeroUna nuova pronuncia del Consiglio di stato, con la sentenza della sezione terza del 1° aprile 2016, n. 1307, in materia di ammissibilità di un’offerta a zero in una gara d’appalto.  Sul tema si registrava fino a oggi un duplice orientamento del Consiglio di stato sia a favore della legittimità sia propenso a dichiarare l’illegittimità dell’offerta pari a zero.

 

La sentenza aderisce a quest’ultimo orientamento ritenendo che l’offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero debba essere considerata alla stregua di una «mancata offerta in quanto non conforme alla lex di gara»; da ciò la conseguenza che deve ritenersi inammissibile. In una gara di appalto pubblico è inammissibile, dunque, un’offerta pari a zero anche se relativa a una sottovoce di prezzo dell’offerta stessa.

 

Un’offerta economica pari a zero equivale ad una mancata offerta, e ciò in quanto non consente di graduare le altre concorrenti in base alla formula prescritta dalla lex specialis di gara, ossia ne vanifica la portata ed il senso stesso, posto che tutte le altre offerte non avrebbero potuto che conseguire zero punti, appiattendosi dunque tutte sullo stesso dato non significativo per un elemento che pur la stazione appaltante aveva ritenuto, in quanto a suo avviso rilevante, di inserire autonomamente tra i criteri di valutazione, con evidente lesione della par condicio e dell’affidamento riposto nella circostanza che oggetto di valutazione sarebbe stata anche l’offerta economica sulla quale i concorrenti avevano calibrato l’offerta nel suo complesso.

 

Né può condividersi la tesi della sostenibilità di una correzione dell’offerta da parte della Commissione mediante la sostituzione del prezzo zero con un prezzo pari ad un centesimo (0,01), idoneo a consentire il funzionamento della formula matematica e, conseguentemente, a consentire l’assegnazione di un punteggio alle offerte economiche dei vari concorrenti, senza però comportare un diverso esito della gara. Il difetto è non già di una voce di prezzo, ma di un elemento essenziale dell’offerta economica per come strutturata dalla stazione appaltante, la cui essenzialità è resa specificamente manifesta proprio dall’approntamento della formula matematica di valutazione ( Cons. St., III, 15 gennaio 2013, n. 177).

 

Il Consiglio di Stato conferma che l’integrazione da parte della Commissione giudicatrice degli elementi tecnici ed economici di valutazione stabiliti dalla lex specialis è consentita solo eccezionalmente, a condizione che: a) non siano modificati i criteri di valutazione stabiliti da detta lex specialis; b) non sia influenzata la preparazione delle offerte; c) non siano introdotte discriminazioni a danno dei concorrenti (Consiglio di Stato, sez. V, 06/05/2015, n. 2267).