gare appalti, offerta, zeroIn caso di Offerta Economicamente più vantaggiosa la Stazione Appaltante deve valutare anche il prezzo? Ecco in sintesi, la decisione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 21 agosto 2017 n. 4044.


Nel caso di specie, veniva in considerazione la procedura per l’affidamento in concessione ventennale della gestione di un importante aeroporto toscano. Concessione da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa con previsione di un canone annuale a carico dell’affidatario.

 

Il concessionario deve corrispondere all’Amministrazione un canone periodico comprensivo del 10% dei cd. ricavi aeronautici, l’economicità dell’offerta “viene comunque ad essere presente nel giudizio della commissione, chiamata a valutare la bontà del complessivo progetto di gestione dello scalo e, nell’ambito di tale progetto, la capacità della proposta di generare quella quota di ricavi aeronautici che concorre all’importo del canone concessorio.

 

Tale argomento, tuttavia, non appare pertinente, poiché una cosa è dire che l’ente aggiudicatore deve altresì tener conto della sostenibilità economica dell’offerta (principio, del resto, di carattere generale), un’altra predisporre (ed applicare, nel caso di specie) degli astratti criteri valutativi verificabili ex ante da ciascuno dei partecipanti alla procedura.

 

Anche alla luce della non chiara formulazione della legge di gara, ritiene il Collegio che debba trovare applicazione, nel caso di specie, il precedente di cui a Cons. Stato, V, 18 febbraio 2013, n. 978, a mente del quale “una volta optato per un determinato sistema (quale l’offerta economicamente più vantaggiosa) il quale riconosce adeguato rilievo alla componente-prezzo nell’ambito della dinamica complessiva dell’offerta, è poi illegittimo l’operato dell’amministrazione la quale fissi regole di gara tali da annullare il rilievo dell’offerta economica nell’economia complessiva dei fattori idonei a determinare l’aggiudicazione”.

 

Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante, dunque, intenda assegnare l’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve necessariamente fissare dei criteri di valutazione e il correlato punteggio da assegnare anche al dato economico offerto.  È illegittima, pertanto, l’eventuale aggiudicazione avvenuta solo con la considerazione/valutazione degli elementi tecnici/qualitativi.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.