Secondo il TAR Palermo, 18.11.2016 n. 2260, se c’è discordanza tra importo in cifre ed importo in lettere indicato nell’offerta economica, quale prevale?
Il disallineamento tra importo in cifre ed in lettere – dovuto dall’indicazione in lettere di un numero del tutto differente rispetto a quello risultante da decimali del ribasso in cifre – dà adito a due distinte offerte da risolversi mediante l’applicazione della regola di preferenza.
Per giurisprudenza costante – come richiamata anche da parte ricorrente – la decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi, per decorso del termine quinquennale d’efficacia, o che comunque privano la proprietà del suo valore economico comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area resa «zona bianca» (art.9 D.P.R. 380/2001).
Ritenuto che alla nota sopra riferita non possa essere riconosciuta alcuna valenza provvedimentale, il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda a riguardo presentata dalla ricorrente, deve essere dichiarato illegittimo e, conseguentemente, deve dichiararsi l’obbligo del comune di provvedere sulla predetta istanza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
Soltanto allorquando sia ravvisabile un mero errore materiale palesemente evidente, e di immediata riconoscibilità, potrebbe operarsi una deroga alla regola sopra esposta, dando rilievo al valore effettivo dell’offerta quale desumibile da elementi di valutazione diretti e univoci. A tal fine, infatti, la giursprudenza ha evidenziato che l’eventuale errore materiale deve essere, quindi, talmente evidente da consentire di risalire immediatamente ed in maniera inequivoca alla reale volontà espressa nell’offerta, rendendo subito percepibile quale delle due offerte sia effettivamente corrispondente alla volontà del dichiarante e quale sia frutto erronea scritturazione.
In allegato il testo completo della Sentenza.