Il TAR Milano, con la Sentenza del 03.02.2018 n. 323, si è pronunciato sull’illegittimità dell’appiattimento dei punteggi relativi all’offerta economica in una gara d’appalto.
Con l’appalto di cui si discute il privato presta un servizio in favore della stazione appaltante. Servizio che, per di più, si inserisce nell’ambito della “gestione del ciclo rifiuti” e, pertanto, la gara per il suo affidamento risulta comunque devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel caso specifico, la stazione appaltante ha illegittimamente attribuito i punteggi relativi alla componente quantitativa. Inserendo nell’algoritmo di riferimento non i ribassi percentuali offerti, ma il valore assoluto delle offerte.
E’ stato così generato il cosiddetto effetto di appiattimento” dei punteggi relativi alle offerte economiche, che si sono differenziate di soli 3,35 punti. Questo sebbene le stesse siano caratterizzate da un’oggettiva diversità, e sebbene il rialzo formulato nell’una sia considerevolmente superiore (quasi il doppio) rispetto all’altra.
Nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che, nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo.
Attribuendo il punteggio minimo pari a zero all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore. Questo al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta.
In allegato il testo completo della Sentenza.