Il Consiglio di Stato, sez. III, con la Sentenza del 10.10.2018, n. 5833, si esprime in merito all’Obbligo di Indagine Esplorativa anche su gare del MEPA. Vige o meno per la Stazione Appaltante?
Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, hanno chiarito che le stazioni appaltanti possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengano disciplinati, tra gli altri, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato:
- o attingendo all’elenco degli operatori economici propri
- o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pp.aa.
- o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
Questo aspetto dell’indagine esplorativa di mercato vale anche per le gare MEPA?
Il caso
Il Comune di Minervino di Lecce, odierno appellato, è stato selezionato dal Ministero dell’Interno, a seguito di manifestazione di interesse nel 2011, quale beneficiario di un finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale sicurezza per lo sviluppo-obiettivo convergenza 2007-2013 per la ristrutturazione e l’ampliamento delle strutture di servizio esclusivamente preposte all’accoglienza degli immigrati, avendo presentato, in fase di candidatura, un progetto per la realizzazione di un centro polifunzionale.
Dopo l’esecuzione del primo contratto, avente ad oggetto un intervento di ristrutturazione, il Comune ha trasmesso al Ministero dell’Interno, per l’approvazione, la documentazione di una successiva gara, esperita sul mercato elettronico, per l’acquisizione della fornitura delle attrezzature hardwaree software per complessivi € 93.513,00 (IVA inclusa).
Con il provvedimento prot. n. 18337 del 18 novembre 2016 il Ministero dell’Interno ha stabilito di non ammettere il finanziamento e di non approvare tale contratto di fornitura. Detto provvedimento è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza n. 167 del 2017, per un vizio procedimentale, inerente alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990.
Il giudizio
Secondo quanto espresso dalla Sentenza del Consiglio di Stato:
Anche quando la Stazione appaltante è obbligata a scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico, essa non è esonerata dall’obbligo di esperire una indagine esplorativa o, almeno, di indicare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, non potendosi distinguere tale ipotesi da quella nella quale il ricorso al mercato elettronico e alla procedura interamente telematica gestita da Consip sia facoltativo per la stazione appaltante (art. 36, comma 6, d.lgs. n. 50/2016).
Evidente è, infatti, che in entrambe le ipotesi, in assenza di criteri di scelta predeterminati non vi sia nessuna garanzia di imparzialità della scelta medesima, ben potendo la singola stazione appaltante invitare alla gara solo alcuni operatori perché, in ipotesi, più graditi e non invece quelli in grado di fornire le migliori garanzie nell’esecuzione della commessa nell’interesse pubblico.
Pertanto, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto dal Ministero dell’Interno, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dal Comune di Minervino di Lecce.
Pone definitivamente a carico del Comune di Minervino di Lecce il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado e condanna il Comune di Minervino di Lecce a corrispondere il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello da parte del Ministero dell’Interno.
In allegato il testo completo della Sentenza.