Obbligo di iscrizione all’Aire. Sono un cittadino italiano e a breve trasferirò all’estero la mia residenza. Sono obbligato a iscrivermi all’Aire?
Bianca G.
Obbligo di iscrizione all’Aire
L’Anagrafe degli italiani residenti all’estero è stata istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470. Vi si devono iscrivere i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi (nonché quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo). L’iscrizione è gratuita ed è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente del comune di provenienza. Al modulo di richiesta (reperibile sui siti web degli uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (ad esempio, certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali). Qualora la richiesta non sia presentata personalmente, va altresì allegata una copia del documento d’identità del richiedente. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’ufficio consolare sia venuto a conoscenza. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’apposita sezione del sito internet del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e quello dell’Ufficio consolare competente per territorio.
L’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, meglio nota con l’acronimo AIRE, è il registro dei cittadini italiani che risiedono all’estero. È stata istituita con la legge 470 del 27 ottobre 1988. L’AIRE sta confluendo, con l’Anagrafe comunale della popolazione residente, nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, gestita in modo centralizzato dal ministero dell’interno.