obbligo-comunicazione-domicilio-digitale-impreseA introdurre questo nuovo adempimento è il Decreto Semplificazioni.


Obbligo comunicazione domicilio digitale per imprese e professionisti: lo scopo è quello di portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese ed i professionisti.

Ma non solo: si vuol ridurre le spese e rendere più efficienti e semplici la spedizione e la ricezione telematica. Inoltre si mettera a punto l’archiviazione digitale della corrispondenza tra imprese, professionisti e le amministrazioni pubbliche.

A introdurlo è l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni).

Obbligo comunicazione domicilio digitale per imprese e professionisti

Il domicilio digitale è una delle novità introdotte dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), e ne rappresenta una delle più rilevanti per i cittadini e le imprese.

Ma cos’è di preciso? Si tratta in pratica di un indirizzo di PEC o equivalente (servizi di recapito certificato) da dichiarare alla Pubblica Amministrazione. Un “luogo virtuale” dove possono essere mandate comunicazioni all’entità giuridica, sia essa PA o professionista o azienda.

Il Decreto Semplificazioni introduce l’obbligo per le imprese già costituite in forma societaria e i professionisti di dare comunicazione del proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020.

Qualora il domicilio digitale non fosse comunicato si prevedono le seguenti sanzioni

  • le società incorreranno nella sanzione ex art. 2630 cc raddoppiata (da 103 a 1.032 euro) con assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;
  • le ditte individuali nella sanzione ex art. 2194 cc triplicata (da 10 a 516 euro) con assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;
  • i professionisti nella sospensione dall’albo o elenco in cui sono iscritti, previa diffida ad adempiere.

Per aprire un proprio domicilio digitale gli step da seguire sono quattro:

  1. munirsi di indirizzo di posta certificata e pagare l’abbonamento;
  2. comunicare la PEC al Comune di residenza;
  3. il Comune provvede in autonomia a comunicare la PEC all’ANPR (Anagrafe nazionale online);
  4. l’indirizzo comunicato diventa di pubblico dominio e tutte le Pubbliche amministrazioni possono prendere visione.

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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it