La Legge di bilancio 2018 ha modificato gli obblighi relativi agli acquisti di carburante per autotrazione a decorrere dal 1 luglio 2018.
Si prevede:
– l’obbligo di emissione di fattura elettronica da parte del distributore (che sostituisce la scheda carburante, che non andrà più compilata da parte dell’acquirente)
– l’obbligo di pagamento tramite carta di credito, bancomat o carta prepagata al fine di poter operare la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva.
Dal 1° Luglio 2018 (fino al 30/06/2018 si applicano le regole previgenti), per quanto riguarda gli acquisti di benzina e gasolio per autotrazione presso i distributori stradali: la scheda carburante è soppressa (art. 1 c. 926 L. 205/2017) i titolari di partita Iva (imprese o professionisti) non potranno:
– nè dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante
– nè detrarre la corrispondente Iva
qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.
Sarà obbligatorio utilizzare mezzi di pagamento tracciabili:
– carte di credito
– carte di debito (cioè il “bancomat”)
– carte prepagate
emessi da intermediari finanziari appositamente abilitati.
GESTORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO: per i rifornimenti effettuati nei confronti:
a) di soggetti passivi Iva: sarà obbligato ad emettere fattura elettronica
b) di soggetti privati: sarà obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi.