Ecco il testo attuale del regolamento appalti revisionato, su cui sta lavorando la commissione nominata dalla ministra Paola De Micheli.
Nuovo Regolamento Codice Appalti: il testo attuale del Provvedimento. Si tratta, nello specifico, di 259 articoli distribuiti in 208 pagine.
Adesso è nelle intenzioni di De Micheli, ravvelocizzare i tempi, perchè c’è in ballo anche alla complicata missione di snellire il testo.
La ministra delle Infrastrutture vuole infatti portare a versione definitiva lo schema di regolamento appalti entro il 15 dicembre.
Nuovo Regolamento Codice Appalti: il testo attuale
Nel nuovo testo si tiene conto dei periodi temporali, rispettivamente:
- della programmazione dei lavori pubblici,
- del programma degli acquisti di beni e servizi,
- nonché delle relative disponibilità finanziarie.
Il testo, che prenderà la forma di un Decreto del Presidente della Repubblica (Dpr), deve ricevere in prima istanza il «concerto» del ministro dell’Economia. Oltre al parere della Conferenza Stato Regioni. Serviranno poi il parere del Consiglio di Stato e quello delle commissioni parlamentari competenti prima dell’approvazione finale in Consiglio dei ministri.
A QUESTO LINK IL TESTO ATTUALE DEL PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF.
Allo stato attuale spicca ad esempio l’art.6, dove si parla del Responsabile del Procedimento negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.
Al comma 8, infatti, si dice che:
nelle ipotesi in cui l’organico dell’amministrazione che deve procedere all’acquisizione presenti carenze accertate o in esso non sia compreso alcun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, l’accordo o la convenzione prevedono che le attività di supporto al RUP siano svolte da soggetti, in possesso di specifiche competenze, appartenenti ad una delle amministrazioni firmatarie dell’accordo. /che a supporto del RUP siano individuati soggetti, in possesso della specifiche competenze, appartenenti ad una delle amministrazioni firmatarie dell’accordo.
O in alternativa:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice, nel caso di accordi conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle ipotesi in cui l’organico dell’amministrazione che deve procedere all’acquisizione presenti carenze accertate o in esso non sia compreso alcun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, l’accordo o la convenzione prevedono che il RUP, in possesso di specifiche competenze, sia individuato tra i soggetti appartenenti ad una delle amministrazioni firmatarie dell’accordo.
Un’altra novità è contenuta nell’articolo 143 del regolamento.
Con l’articolo che per l’appunto disciplina il caso di bando su progetto di fattibilità, stabilendo che la:
stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara.