Il Dottor Simone Chiarelli ha reso disponibile un video di approfondimento dedicato alle novità in materia di Soccorso Istruttorio in arrivo con il nuovo Codice Appalti.


Si ricorda che il soccorso istruttorio consente il superamento delle carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni. Si possono presentare vari casi di irregolarità, non sanabili, essenziali ma sanabili e non essenziali.

A disciplinarlo nel nuovo testo è l’art. 101 che intoduce diverse novità per questo importante strumento rientrante nella normativa dei Contratti Pubblici.

Secondo le nuove regole, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

  • integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica;
  • sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
  • non risultano tuttavia sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

Ovviamente l’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può comunque sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato: in tal caso l’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

Infine, fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico,  può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica. Tutto questo però a condizione che:

  • la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta
  • la rettifica non comporti la modifica sostanziale dell’offerta
  • deve risultare comunque assicurato l’anonimato.

Nuovo Codice Appalti: approfondimento sul Soccorso Istruttorio

Per un approfondimento sulle novità previste, Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un video di approfondimento.

Potete visualizzare il video completo nel player qui di seguito.


Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli