nuovo-codice-appalti-quote-esternalizzazioneCon la delibera 265/2023 l’Anac chiarisce le modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti.


Nello specifico l’Autorità precisa l’ambito di applicazione della misura, e la base di calcolo di queste quote di esternalizzazione: questo provvedimento è entrato  in vigore dal 1° luglio 2023.

Si ricorda che per esternalizzazione si intende la possibilità per un’impresa di effettuare affidamenti a fornitori esterni una attività già presente in azienda svolta da personale interno.

In sintesi tra le novità introdotto con la normativa appena aggiornata non si indica più una percentuale fissa di contratti che devono essere affidati tramite una procedura di gara ma deve esserne esternalizzata una quota, stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario in base alle indicazioni Anac.

Nuovo Codice Appalti: quote di esternalizzazione

L’articolo 186 del Codice si applica:

  • alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del codice
  • di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea
  • e non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della proroga.

I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici nei settori ordinari, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono tenuti ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Il meccanismo previsto dall’articolo 186 non si applica invece:

  • alle concessioni che, tenuto conto anche di eventuali rinnovi o proroghe, non superino la soglia comunitaria
  • alle concessioni assegnate successivamente all’entrata in vigore del codice, che devono essere affidate nel rispetto delle procedure reviste;
  • e alle concessioni affidate conformemente al diritto dell’Unione europea, vigente al momento dell’affidamento o della proroga.

Infine dall’applicazione di questa norma sono escluse tutte le concessioni afferenti ai settori speciali:

  • gas e energia termica
  • elettricità
  • settore idrico
  • trasporto ferroviario, tranviario, filoviario mediante autobus, sistemi automatici o cavo
  • porti e aeroporti
  • servizi postali
  • estrazione di gas, estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

Il testo completo della delibera

Potete consultare qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it