nuovo-codice-appalti-progettazioneTra le varie novità che entreranno in vigore tra qualche giorno alcune in particolare riguardano la progettazione: scopriamo cosa cambierà con l’avvento del nuovo Codice Appalti.


Il testo, entrato in vigore già a partire dallo scorso 1° aprile 2023, diventa operativo tra poco tempo, giovedì 1° luglio.

La norma infatti risulta immediatamente “auto-esecutiva” grazie alla funzione degli allegati, che fanno in modo che non siano necessari ulteriori decreti attuativi.

Sono due i principi fondamentali:

  • il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  • il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Da qui parte un ampio lavoro di restyling: digitalizzazione, appalti integrati e procedure sotto soglia sono solo alcuni dei punti toccati.

Tra i vari aspetti che mutano in questo articolo ci occuperemo di cosa cambia in materia di progettazione.

Nuovo Codice Appalti, le novità in materia di progettazione

A trasformare quest’ambito è l’articolo 41. In primo luogo i livelli di progettazione hanno subito un processo di evidente semplificazione, e adesso passano da tre a  due:

  • progetto di fattibilità tecnico-economica
  • e progetto esecutivo.

Inoltre la progettazione deve assicurare:

  • il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
  • la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici
  • il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni
  • la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale e il rispetto dei tempi e dei costi previsti
  • essere aderenti a tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali
  • l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere
  • il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
  • la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
  • l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
  • la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.

Concorsi di progettazione

Per quanto riguarda il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi:

  • nella prima fase sono selezionate le proposte ideative
  • e nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate.

Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

Cosa cambia a partire dal 1° luglio?

In sintesi le nuove disposizioni in materia sono le seguenti:

  • se l’incarico di progettazione è stato affidato anteriormente al 1° luglio, si applicano ai fini della redazione del progetto e della disciplina degli aspetti collegati, le regole dell’articolo 23 del Dlgs 50/2016;
  • se è stato affidato dopo, si applicano le nuove regole dettate dall’articolo 41 del Dlgs 36/2023.

Quindi è sufficiente che siano state avviate le procedure di scelta dei progettisti anteriormente al 1° luglio 2023, e non che sia stato necessariamente conferito l’incarico di progettazione prima di tale data.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it