In un recente documento emanato dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) arrivano alcuni chiarimenti importanti su principio della fiducia e colpa grave nel nuovo Codice degli Appalti.
La novità è disciplinata all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, ormai meglio noto come nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Nello specifico il nuovo testo evidenzia che “nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive [,..] Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.”
Propro quest’ultimo passo, relativo ai “pareri delle autorità competenti” ha suscitato qualche perplessità nella sua applicazione: per questo motivo il Ministero ha voluto rispondere direttamente a un interrogativo su questo argomento al fine di fare chiarezza.
Il quesito sottoposto al Ministero
Questo qui di seguito è l’interrogativo sottoposto al MIT:
“A quali “autorità competenti” si riferisce il legislatore, nel disciplinare il principio della fiducia all’art. 2, comma 3, ultimo periodo del nuovo Codice? In considerazione che l’ANAC, ai sensi dell’art. 222, non emanerà più linee guida finalizzate alla regolamentazione dei contratti pubblici, è possibile interpretare l’articolo in parola intendendo, quali pareri delle “autorità competenti” cui riferirsi per l’applicazione della disciplina di settore, quelli emanati ai sensi dell’art. 223 comma 10 dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti?”
Nuovo Codice Appalti, principio della fiducia e colpa grave
Secondo quanto riportato nel documento non è possibile enumerare le ‘Autorità competenti’ incaricate di rilasciare pareri sull’applicazione delle norme di settore, il che è rilevante per l’eventuale esclusione della colpa grave.
In riferimento alle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), è importante notare che, nonostante l’evoluzione degli strumenti di regolamentazione flessibile introdotti dal precedente Decreto Legislativo n. 50/2016, nell’attuale quadro normativo del nuovo Codice, l’Anac continua a fornire direttive applicative in varie forme, tra cui la pubblicazione di atti tipo, capitolati tipo, contratti tipo e altri atti amministrativi generali come pareri in fase di precontenzioso.
I bandi di gara tipo sono anch’essi vincolanti per le stazioni appaltanti: rappresentano infatti un punto di riferimento per l’interpretazione e l’applicazione anche in procedure diverse da quelle per cui sono stati specificamente concepiti.
Oltre all’ANAC, esistono altre Autorità che possono emettere pareri sull’interpretazione e sull’applicazione delle normative relative agli appalti pubblici, come ad esempio la Corte dei Conti, che svolge un ruolo consultivo, o altre Autorità che, in base alle loro funzioni, forniscono orientamenti interpretativi attraverso la pubblicazione di circolari o documenti simili.
Il ruolo del MIT
Per quanto riguarda i pareri emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il nuovo Codice stabilisce che “Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fornisce supporto e assistenza alle stazioni appaltanti per l’applicazione delle norme di settore tramite la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, nell’ambito delle loro competenze ai sensi del codice‘”.
È importante notare inoltre che le risposte fornite da questo servizio riguardano esclusivamente la disciplina dei contratti pubblici e la loro interpretazione, e hanno un carattere puramente consultivo, senza essere vincolanti per le stazioni appaltanti, rappresentando valutazioni di natura interpretativa sulle disposizioni in materia di contratti pubblici, fermo restando l’autonomia e la responsabilità gestionale delle stazioni appaltanti.
Il testo completo del parere
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it