In base al nuovo Codice degli Appalti, di cui al decreto legislativo 36/2023, la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza diventerà obbligatoria dal prossimo 1° luglio 2023.
Cosa significa qualificazione delle S.A.
La Legge 78/2022, con cui il Governo è stato delegato a adottare il nuovo Codice dei contratti pubblici, ha previsto, tra l’altro il rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di:
- conseguire la riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti stesse;
- potenziare la specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione.
La qualificazione è, in sostanza, un sistema di verifica della capacità della stazione appaltante di procedere in via autonoma all’affidamento di servizi, forniture e lavori.
La qualificazione era già prevista dagli artt. 37 e ss. del d.lgs. 50/2016, ma non è mai stata attuata: la relativa delibera Anac del 28 settembre 2022, n. 441, infatti, non è mai entrata in vigore.
Nel d.lgs. 36/2023 la qualificazione viene disciplinata dagli artt. 62 e 63 e dall’Allegato II.4.
In particolare, all’art. 62 cit. viene precisato che la qualificazione risulta necessaria per procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore a 140.000 euro e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro.
Sopra tali soglie le stazioni appaltanti non qualificate dovranno ricorrere a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori.
Le stazioni non qualificate potranno comunque:
- procedere ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento.
Come avviene la qualificazione
L’allegato II.4 indica, per l’ottenimento della qualificazione, i seguenti requisiti:
- iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);
- un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori e/o alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
- disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del Codice (requisito richiesto dal 1° gennaio 2024).
Oltre a tali requisiti obbligatori, alla stazione appaltante viene attribuito un livello di qualificazione secondo il grado di possesso (espresso con un punteggio) dei seguenti elementi:
- presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
- sistema di formazione e aggiornamento del personale;
- numero di gare volte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022;
- assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
- per i lavori, assolvimento degli obblighi di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.
I livelli di qualificazione sono i seguenti:
a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
Per ottenere la qualificazione, le stazioni appaltanti dovranno presentare apposita istanza tramite l’apposita sezione dell’AUSA e trasmettere le informazioni e i dati richiesti dall’ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione.
Non dovranno, invece, presentare la domanda di qualificazione, in quanto iscritti di diritto nell’Elenco ai sensi dell’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, i seguenti soggetti:
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
- Consip S.p.a.
- Invitalia
- Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.
- Difesa servizi S.p.A.
- Agenzia del demanio
- Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
- Sport e salute S.p.a.
Inoltre, dal regime di qualificazione sono, per ora, esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività nei settori speciali.
Né devono qualificarsi i soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs. 36/2023); nonché i Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti.
I chiarimenti dell’ANAC
La legge ha assegnato all’ANAC il compito di stabilire i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all’allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima.
Al fine di consentire una immediata operatività delle stazioni appaltanti già a partire dal 1° luglio 2023, data di avvio dell’efficacia del d.lgs. 36/2023, l’ANAC ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti.
In particolare, con comunicato del 17 maggio 2023, il Presidente dell’ANAC avv. Giuseppe Busia ha firmato un documento contenente “prime indicazioni per l’avviso del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti”.
In tale documento viene innanzitutto precisato che a partire dal 1° luglio 2023 interverrà anche il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate.
È stato tra l’altro chiarito che, al fine di razionalizzare l’avvio del sistema ed evitare disservizi, si consentirà la presentazione della domanda di iscrizione già a partire dal prossimo 1°giugno 2023, ferma restando la decorrenza degli effetti dell’iscrizione dal 1° luglio 2023.
Nel portale istituzionale dell’ANAC sono state inoltre pubblicate delle FAQ, le quali forniscono indicazioni molto precise e dettagliate, volte a chiarire ciascuno dei requisiti previsti per la qualificazione.
Ad esempio, viene indicato che per “Struttura Organizzativa Stabile” (SOS) si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari – inserito in maniera stabile all’interno dell’articolazione organizzativa dell’Ente con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione. Nella stessa stazione appaltante possono essere presenti una o più strutture stabilmente dedicate alle predette funzioni.
Viene poi chiarito quali dati vanno considerati per la valutazione del requisito delle gare svolte e le relative modalità di verifica, per valutare il requisito dell’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale, ecc.
La formazione necessaria per ottenere la qualificazione
Uno dei requisiti per la qualificazione che, inizialmente, ha posto maggiori dubbi, è il requisito della formazione del personale.
Ai fini del requisito della formazione, l’art. 63 del d.lgs. 36/23, sembrava assegnare rilevanza esclusiva all’attività svolta da istituzioni pubbliche o private senza finalità di lucro, accreditate dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
Tuttavia, nelle citate FAQ viene precisato, che attualmente si possono considerare tutti i corsi (di formazione, perfezionamento, specializzazione, diplomi, master, ecc.) conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell’ambito dei programmi formativi dell’Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione, aventi ad oggetto materie pertinenti alle funzioni della SOS.
Viene poi precisato che:
- per “formazione base” si intendono le attività formative che prevedano, per ciascuna unità di personale, il rilascio di un attestato di partecipazione, che abbiano una durata complessiva di almeno 20 ore, realizzate anche in modalità FAD;
- per “formazione specialistica” si intendono i corsi di formazione con attestato di superamento di una prova di valutazione finale, che abbiano una durata complessiva di almeno 60 ore, erogati anche a distanza, purché con modalità sincrona interattiva;
- per “formazione avanzata” si intendono il Diploma di esperto in appalti pubblici SNA e Master universitari di II° livello, con prova di valutazione finale, della durata di almeno 120 ore.
Peraltro, nel computo della soglia delle 20 ore riferite a ciascuna unità di personale per “la formazione base”, sono valutabili anche attività formative di durata inferiore, purché di almeno 4 ore e che prevedano il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Inoltre, lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.
Si deve valutare favorevolmente la valorizzazione, da parte di ANAC, di tutta la formazione svolta dal personale nelle materie pertinenti alle funzioni della SOS, come, ad esempio:
- il codice dei contratti pubblici;
- l’analisi economica dei contratti pubblici;
- l’e-procurement pubblico;
- il project management.
Inoltre, pare corretto non aver posto limiti con rifermento al soggetto erogatore della formazione, posto che ad oggi non è stato istituito un sistema di accreditamento degli enti formativi.
Gli enti, quindi, sono ancora in tempo per acquisire la formazione necessaria alla qualificazione, rivolgendosi a qualsivoglia operatore del mercato.
A tal proposito ricordiamo che nel sito www.CodiceAppalti.it è già disponibile un’offerta formativa specifica perle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare un Master sul Codice Appalti 2023, della durata di 24 ore, suddiviso in 6 eventi acquistabili singolarmente.
L’offerta formativa utile alla qualificazione
Il nostro Studio Albonet (specializzato sui contratti pubblici dal 1999) ha già sviluppato un’ampia offerta formativa in linea con i requisiti della “formazione base” definiti dall’ANAC.
In particolare, è già disponibile in modalità FAD, il “Master Codice Appalti 2023”di 24 ore, diviso in n.6 eventi dedicati alla nuova disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), accessibile da subito. Il servizio offerto consente di scaricare, non solo l’attestato di partecipazione, ma anche l’attestato di visualizzazione di ogni singolo video online. E’ inoltre possibile accedere ad un test (facoltativo) per misurare le competenze acquisite.
Link per maggiori informazioni:
https://www.codiceappalti.it/Home/News/313
Per approfondire invece il sistema di qualificazione e comprendere la procedura di accesso e presentazione della domanda, anche attraverso simulazioni pratiche, abbiamo organizzato un corso “Il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti” di 4 ore (valido ai fini della qualificazione) per il prossimo venerdì 16 giugno.
Link per maggiori informazioni:
https://www.codiceappalti.it/Formazione/Corso/?idCorso=330
Fonte: Codice Appalti.it