DOMANDA
Un soggetto aderente al regime per l’imprenditoria giovanile può utilizzare in comodato l’auto del genitore e dedurne i costi? Come si calcola il limite di spesa da non superare?
RISPOSTA
Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”) cessa di trovare applicazione qualora il contribuente effettui acquisiti di beni strumentali, nell’anno in corso e nel biennio precedente, che superino l’ammontare complessivo di 15.000 euro (articolo 27 del Dl 98/2011). I beni utilizzati dal contribuente in comodato d’uso gratuito non rilevano ai fini della determinazione del valore complessivo dei beni strumentali, non potendosi considerare beni strumentali per la cui acquisizione sia dovuto un corrispettivo ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972 (quesito g, paragrafo 2.8, circolare 7/2008).
Ai fini della deducibilità, occorre precisare che le spese afferenti l’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto, che sussista una connessione funzionale dei costi e oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo (risoluzione n. 79 /2002). Il contratto di comodato permette, dalla decorrenza dello stesso, la deducibilità delle spese di impiego, ovviamente con i criteri di cui agli articoli 54 e 164 del Tuir. Chi usufruisce del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile può dedurre il 50% delle spese sostenute in relazione agli stessi, se utilizzati nell’esercizio dell’attività (quesito a, paragrafo 5.1 della circolare 7/E del 2008).
FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate

AUTORE: Gianfranco Mingione