Come spiegato dall’Inps, i cittadini dovranno inviare una nuova domanda per il Reddito di Cittadinanza, dopo lo stop, se hanno nuovamente i requisiti.
Sul Reddito di Cittadinanza ci sono ancora nodi da sciogliere, ma sono arrivati i chiarimenti da parte dell’Inps.
Nell’ultimo messaggio, infatti, l’Istituto spiega ai cittadini come comportarsi se si hanno nuovamente i requisiti per richiedere il contributo, dopo un periodo di stop.
Ecco tutti i dettagli.
Nuova domanda dopo lo stop del Reddito di Cittadinanza: i chiarimenti dell’Inps
Se un nucleo famigliare ha perso il diritto al Reddito di Cittadinanza, perché ha completato la fruizione di sette mesi nel 2023 e, dopo il periodo di stop, torna ad avere i requisiti, potrà ripresentare la domanda.
Si può tornare ad avere diritto al Reddito di Cittadinanza per diversi motivi, come
- La nascita di un nuovo figlio;
- Un membro del nucleo famigliare compie 60 anni;
- Ad un membro della famiglia viene certificata una disabilità.
Come specificato dall’Inps:
“Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti: persone con disabilità; minorenni; persone con almeno sessant’anni di età; percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’Inps tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023”.
La domanda non andrà presentata se uno di questi eventi si verificherà nel mese di fruizione o in quello successivo. Mentre, al contrario, bisognerà presentarla se già c’è stata la sospensione.
Sempre nel messaggio dell’Inps, si dice:
“Nel caso in cui il requisito anagrafico, utile alla prosecuzione della fruizione della misura, maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo) l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità. Così come nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) è presentata entro il settimo mese di fruizione o in quello successivo l’erogazione prosegue automaticamente”.
L’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it