novità 2024 congedi parentaliCon la Manovra 2024, sono state introdotte alcune novità per i congedi parentali: ecco quali sono le modifiche e come fare richiesta.


Nel 2024, arrivano alcuni cambiamenti per i congedi parentali.

Come sappiamo, il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro, che è concesso ai lavoratori che sono genitori di figli con età inferiore ai 12 anni. Oltre all’astensione dal lavoro, è prevista anche un’indennità, da calcolare in base allo stipendio percepito.

Negli ultimi anni, i congedi parentali hanno subito diverse modifiche. Poiché, nel 2022, il Governo ha recepito la direttiva dell’Unione Europea sulla conciliazione tra vita privata e lavoro.
Vediamo allora quali sono le novità.

Congedi parentali: quali sono le modifiche delle ultime manovre

Nel 2022, dopo la direttiva UE, è stato aumentato l’arco temporale entro il quale i genitori possono richiedere il congedo. Inoltre, la fruizione dell’indennità è stata estesa di tre mesi.
Si tratta di una tutela aggiuntiva, oltre al periodo di congedo di maternità e paternità, che prevede un’indennità dopo la presentazione dell’apposita domanda all’Inps.

Con la Legge di Bilancio 2023, invece, c’è stata una maggiorazione dell’indennità per uno solo dei mesi indennizzabili tra i due genitori, passando dal 30% all’80% della retribuzione.

novità 2024 congedi parentaliCongedi parentali: le novità per il 2024

Nella Manovra 2024, si stabilisce che i neogenitori potranno avere i primi due mesi indennizzati all’80% (passando quindi da uno a due).

In una circolare, l’Inps ha chiarito l’introduzione dell’innalzamento per il secondo mese di congedo parentale (che si può chiedere fino ai sei anni di età del figlio o dall’entrata del minore in famiglia) con un aumento della retribuzione all’80% (ma solo per il 2024, poi si abbasserà al 60%).

Dal 2025, quindi, una mensilità sarà retribuita all’80% e una al 60%. Le restanti, invece, saranno pari al 30%.

Come richiedere i congedi parentali nel 2024

La domanda per il congedo parentale deve essere fatta tramite l’Inps, prima dell’inizio del periodo richiesto. Nel caso in cui venga presentata dopo, saranno pagati solo i giorni successivi alla data della richiesta.

Va inviata in via telematica tramite il servizio dedicato Inps, al quale accedere tramite Spid, CNS o CIE.
Altrimenti si può presentare richiesta tramite enti di patronato e intermediari abilitati oppure tramite il contact center, chiamando i numeri 803 164 o 06 164 164.

Nella domanda, non è necessario indicare la percentuale d’indennità da applicare al periodo richiesto, poiché i primi periodi successivi alla conclusione del congedo (sia di maternità che di paternità) sono indennizzati automaticamente all’80%.

Escluse le ipotesi residuali di liquidazione dell’indennità per congedo parentale da parte dell’Inps direttamente al lavoratore beneficiario, le somme vengono anticipate in busta paga da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro, poi, recupererà gli importi con l’Inps, rispetto alle somme a debito, da versare all’Istituto con Modello F24.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it