Essendo l’effetto estintivo della cancellazione – con riferimento sia alle società di capitali sia di persone – opponibile ai terzi soltanto dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario, nel periodo precedente al 1° gennaio 2004 la società deve ritenersi ancora giuridicamente esistente, con la conseguenza che sono validi tutti gli atti impositivi notificati presso la sua sede legale.
Questi i principi desumibili dalla sentenza della Corte di cassazione n. 17631 del 4 settembre 2015. La notifica di una cartella di pagamento, effettuata presso la ex sede legale di una società di persone cancellata dal Registro delle imprese prima dell’entrata in vigore del Dlgs 6/2003, è valida ed efficace.
Il fatto
La vicenda processuale trae origine dal rigetto disposto dal tribunale ordinario avverso l’opposizione proposta dal socio accomandatario di una Sas, a cui era stata notificata una cartella di pagamento per il recupero di contributi e altre somme omessi.
Con la decisione in argomento, la Corte territoriale aveva statuito la validità della notifica della cartella esattoriale avvenuta presso la sede sociale, resasi intanto definitiva in ragione della mancata impugnazione da parte del socio nei termini ordinari di decadenza, ritenendo irrilevante l’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese in epoca anteriore.
Anche la Corte d’appello decideva per il rigetto dell’impugnazione della sentenza di primo grado da parte del socio, il quale ricorreva dinanzi alla Cassazione. La suprema Corte, valutati i motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, disponeva a sua volta il rigetto del ricorso per infondatezza degli stessi.
La decisione
Con il principale motivo di ricorso, il contribuente lamenta l’erroneità della sentenza d’appello nel punto in cui i giudici hanno stabilito la validità della cartella esattoriale, nonostante la notifica fosse stata effettuata presso la vecchia sede legale della società, a quel tempo già cancellata ed estinta. A parere del ricorrente, infatti, l’atto doveva essere notificato a lui personalmente, in qualità di socio accomandatario della società in accomandita semplice.
Ciò in quanto alla data di notifica della cartella di pagamento, avvenuta nel giugno 2001, vigeva il disposto dell’articolo 2312 cc, secondo cui “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci”. Tale sistema è stato nella sostanza variato dalla formulazione dell’articolo 2495, come modificato dal Dlgs 6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004, per cui la domanda da parte dei creditori insoddisfatti, se proposta entro un anno dalla cancellazione, “può essere notificata presso l’ultima sede della società”.
In buona sostanza, il ricorrente ritiene che, sulla base del disposto dell’articolo 2312, vigente all’epoca dei fatti, non può essere considerata valida ed efficace la notifica dell’atto impositivo nei confronti della società cancellata avvenuta presso la sua ex sede sociale, poiché doveva essere compiuta presso la residenza del legale rappresentate o, al più, del socio accomandatario.
Il socio censura, altresì, la sentenza nel punto in cui ha ritenuto efficace la notifica della cartella presso la ex sede legale della società, fissata presso lo studio del commercialista, sebbene non coincidente con la sede effettiva. Ai sensi dell’articolo 46 cc, infatti, nell’ipotesi di società cancellata dal Registro delle imprese, la notifica deve avvenire presso la sede effettiva della società, intendendosi per “sede effettiva” il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e direttive, e non presso la sede legale.
I giudici di legittimità hanno ritenuto entrambi i motivi di ricorso infondati. A parere della Cassazione, il nuovo articolo 2495, comma 2, cc (frutto della riforma del diritto societario del 2013), sebbene costituisca una norma applicabile alle società di capitali (per cui la cancellazione dal Registro delle imprese comporta l’estinzione immediata della società), impone un ripensamento della disciplina delle società commerciali di persone.
Più in particolare, la cancellazione di una società di persone, pur avendo funzione dichiarativa, è un evento che comporta il venir meno della capacità e soggettività limitata alla stregua delle società di capitali, “rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità, nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003 e, con decorrenza 1° gennaio 2004, nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore (Cass. n. 4060/2010)”.
In altre parole, se la cancellazione della società di persone è intervenuta prima dell’entrata in vigore del Dlgs 6/2003, come nel caso in esame, essa è opponibile ai terzi soltanto dal 1° gennaio 2004, con la diretta conseguenza che, prima di tale data, la società deve essere considerata ancora “giuridicamente esistente, con tutti gli effetti conseguenti in ordine alla identificazione del luogo di notificazione della di pagamento”.
Se ne deduce, pertanto, che la cartella di pagamento notificata presso la ex sede legale della società è valida ed efficace, non operando l’effetto estintivo dell’ente se non a far data dal 1° gennaio 2004.
In merito alle doglianze del ricorrente, con riferimento alla presunta invalidità della cartella erariale notificata presso la sede legale, che risulta diversa dalla sede effettiva della società, i giudici della suprema Corte hanno rimarcato che, fino a prova contraria, deve far fede la sede legale risultante dalla visura camerale, dovendosi presumere, anche per le società di persone, “la coincidenza tra la sede legale e il luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale (Sent. Cass. 21 luglio 2006, n. 16800) ”.