Vediamo qual è la normativa sulla ricezione della posta e il ruolo del postino come incaricato di pubblico servizio, tra obblighi e doveri. 


Terminato il periodo delle vacanze e del relax, quasi per tutti, il ritorno alla routine vuol dire anche aumento dell’attività lavorativa per tutti gli uffici pubblici e molto lavoro che deve essere finalizzato a portare a chiusura tutte le scadenze entro fine anno. Questo purtroppo può voler dire anche cartelle di pagamento e cartelle esattoriali da pagare, nonché atti legali e procedimenti che ora hanno ripreso a pieno ritmo ad essere inviate.

Normativa ricezione posta: il nodo delle raccomandate

Interessante è quindi cercare di capire quale sia il comportamento più sensato per evitare brutte sorprese se ci giunge la notifica di un atto legale o amministrativo.

Iniziando dal tema più semplice, la raccomandata può essere ritirata dal diretto interessato, rispondendo ad una consegna al proprio domicilio e identificandosi. Possono inoltre ritirare quell’atto giunto al nostro domicilio ed indirizzato a noi, un familiare convivente che abbia più di 14 anni, se legalmente capace di intendere e di volere, una persona addetta alla casa come una babysitter oppure una collaboratrice domestica, una segretaria se è stato inviato a società/soggetto privato. Può infine essere consegnata anche al portiere.

Attenzione però, non può essere consegnata ad un soggetto ‘legalmente’ estraneo alla famiglia, anche se convivente stabile, ma non legato da alcun ‘ufficiale riconoscimento’.

Normativa ricezione posta: il ruolo del postino come incaricato di pubblico servizio

Massimo rispetto e attenzione al nostro rapporto col postino, che nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative assume la qualifica di incaricato di incaricato di pubblico servizio, disciplinato dall’art. 358 del c.p.

L’incaricato di pubblico servizio è il soggetto che svolge una funzione pubblica senza i poteri autoritativi o certificativi tipici dei pubblici ufficiali. Il pubblico ufficiale ha obblighi e doveri e deve godere di massimo rispetto. Regali, offerte di soldi in cambio di ‘cortesie’ come far sparire qualche atto indesiderato possono costarci molto caro, poiché in questo caso, si prefigurerebbe addirittura il reato di corruzione.

Secondo il codice penale, nello specifico in riferimento agli art. 319 del c.p. e art. 320 del c.p. è punito il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che riceve denaro o altri beni o cosiddette ‘utilità’, cioè scambi di favori o beni di lusso di qualsiasi tipo, o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, oppure per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. La pena potrebbe variare da una reclusione a sei fino a dieci anni.

Normativa ricezione posta: attenzione al mittente

Altro consiglio, controlliamo con attenzione se l’atto proviene da Poste Italiane o da un ente postale privato.

Il Dlgs n. 58/2011 e la legge n. 124/2017 hanno infatti introdotto significative novità nell’ambito delle notifiche legali in Italia. Una liberalizzazione parziale dei servizi postali ha aperto la porta alle notifiche effettuate tramite operatori postali privati per gestire gli atti della pubblica amministrazione, tra cui accertamenti fiscali, cartelle esattoriali e multe stradali. Condizione necessaria perché una notifica effettuata da un operatore postale privato, diverso da Poste Italiane, sia considerata valida, è che l’operatore in questione abbia ottenuto una specifica licenza individuale dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 1357, ha affermato che le notifiche di atti tributari sostanziali eseguite da operatori postali privati a partire dal 1° gennaio 2018 sono da considerare valide.

Ciò significa che, nonostante la L. 04/08/2017 n. 124 all’art. 1, comma 57, lett.b) abbia abrogato l’art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n.261, con decorrenza dal 10 settembre 2017, liberalizzando i servizi postali, fino a quando non saranno rilasciate le licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte della AGCOM, gli operatori privati non saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali, pertanto le notifiche effettuate da poste private sono inesistenti e non sanabili.

Normativa ricezione posta: il fenomeno della compiuta giacenza

Ultima nota informativa che non molti conoscono , ma che invece può essere utile sapere, è il fenomeno che viene definito “compiuta giacenza”. Questa condizione delle notifiche riguarda sia le normali raccomandate che quelle con ricevuta di ritorno, si verifica nel caso in cui il destinatario delle stesse non ritiri al momento della consegna l’atto o non sia presente fisicamente e non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l’ufficio postale per il ritiro.

L’originale, in tal caso, viene ri-consegnato al mittente che lo ha spedito, recando l’indicazione appunto di compiuta giacenza. Questa dicitura assume lo stesso valore di una ‘consegna effettuata’ senza però la possibilità per il destinatario di conoscerne realmente il contenuto.

Non ritirare quindi una raccomandata o un atto giudiziario sperando che così questa magicamente svanisca non è un comportamento serio, ma soprattutto è rischioso a livello legale, poiché si nasconde il pericolo di subire serie conseguenze da un atto ufficiale senza avere piena consapevolezza delle stesse e, eventualmente, rischiando di non potersi difendere. Attenzione quindi a non far trascorrere troppo tempo dal ricevimento di notifiche di questo tipo.

A questo proposito vi è un notevole numero di provvedimenti della corte di Cassazione con sentenze che vanno in questa stessa direzione, come per esempio quello n. 27261/2022. Per le notificazioni “dirette” di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, trovano applicazione – recita testualmente – facendo riferimento alle regole del servizio postale universale (Cass. n. 15315/2014) come “in caso di irreperibilità relativa del destinatario”, ai fini della “compiuta giacenza” occorre far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell’art. 8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, decorso il decimo giorno dall’avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017).”

Ricordate comunque, a maggior ragione, come la nullità di una notifica non renda automaticamente nullo l’atto notificato.


Fonte: articolo di Rossella Angius