Il MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sul possibile impatto della nomina del DEC sugli incentivi tecnici per servizi e forniture.
Con il parere n. 2721/2024, il servizio giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha fornito importanti chiarimenti riguardo agli incentivi tecnici per servizi e forniture legati alla nomina del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti (DEC).
Sul tema era già intervenuta alla fine dell’anno scorso la Corte dei Conti della Campania.
Il quesito
Al Servizio Supporto Giuridico del Mit è stato posto un quesito specifico, identificato con il codice 2721, riguardante l’articolo 45, comma 2, del D.Lgs 36/2023.
L’interrogativo verteva pertanto sulla nomina del DEC, nei casi previsti dall’Allegato 1.2, articolo 8 (compiti specifici del Responsabile Unico del Procedimento – RUP nella fase di esecuzione), e se essa fosse condizione necessaria e sufficiente per l’incentivazione.
In alternativa, si chiedeva se fosse necessario considerare anche “la particolare importanza dell’affidamento” come ulteriore presupposto per l’applicazione del sistema incentivante, come indicato nell’Allegato II.14, articolo 32, del Codice, che identifica i contratti di servizi e forniture di particolare importanza.
Infine, si chiedeva se fosse necessaria una certificazione di complessità da parte del dirigente o responsabile del servizio per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per quelli diretti di valore pari o superiore a 5.000 euro.
Nomina del DEC e incentivi tecnici per servizi e forniture: il parere del MIT
Il servizio giuridico del Mit ha risposto dettagliatamente ai quesiti posti. La risposta ha confermato che la possibilità di incentivare le funzioni tecniche relative a servizi e forniture è prevista dall’articolo 45, comma 2, del Codice, a condizione che sia nominato un DEC. Tuttavia, ha chiarito che la sola nomina del DEC non è sufficiente per l’incentivazione. Infatti, per essere incentivabili, i servizi e le forniture devono rientrare nei casi di “particolare importanza“, come specificato nell’Allegato II.14, articolo 32, del Codice.
L’articolo 31, comma 1, dell’Allegato II.14, stabilisce che il ruolo di DEC può essere ricoperto dal RUP, eccetto nei casi in cui i contratti abbiano ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza. L’articolo 32 dell’Allegato II.14 elenca in dettaglio quali sono questi casi.
La risposta del Mit ha anche chiarito che non è richiesta una certificazione di complessità da parte del dirigente o responsabile del servizio per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per gli affidamenti diretti di modico valore, rendendo negativa la risposta al secondo quesito.
La figura e i compiti del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti
Il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti (DEC) è una figura chiave nell’ambito degli appalti pubblici, responsabile del controllo e della gestione dell’esecuzione di contratti relativi a servizi e forniture. La nomina del DEC è prevista dalla normativa italiana per garantire che i contratti pubblici siano eseguiti correttamente e che le prestazioni contrattuali rispettino i termini stabiliti.
Questi qui di seguito i suoi compiti principali:
- Supervisione dell’esecuzione del contratto: il DEC è incaricato di monitorare attentamente tutte le fasi dell’esecuzione del contratto, assicurandosi che i lavori, i servizi o le forniture siano realizzati secondo le specifiche tecniche e le condizioni previste.
- Verifica della qualità: deve controllare la qualità dei servizi e delle forniture, verificando che rispondano agli standard qualitativi richiesti dal contratto.
- Gestione delle non-conformità: il DEC individua e segnala eventuali non-conformità rispetto al contratto. Se necessario, richiede azioni correttive e assicura che queste vengano implementate.
- Controllo dei tempi di esecuzione: è responsabile del monitoraggio del rispetto dei tempi di esecuzione previsti dal contratto, segnalando eventuali ritardi e adottando le misure necessarie per recuperarli.
- Gestione dei rapporti con l’appaltatore: il DEC mantiene una comunicazione costante con l’appaltatore, facilitando la risoluzione di problemi operativi e garantendo che le richieste di modifica del contratto siano gestite correttamente.
- Controllo dei costi: verifica che i costi sostenuti siano in linea con quelli previsti dal contratto, evitando sovraccosti ingiustificati.
- Redazione di rapporti e verbali: deve redigere rapporti periodici sull’andamento dell’esecuzione del contratto, documentando lo stato di avanzamento dei lavori, eventuali problemi riscontrati e le azioni intraprese per risolverli.
- Supporto al RUP: sebbene il DEC operi in maniera autonoma, spesso collabora strettamente con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), fornendo informazioni e supporto tecnico necessario per la gestione complessiva dell’appalto.
Cosa si intende per appalti di “particolare importanza”?
Gli appalti di “particolare importanza” sono contratti pubblici che, per la loro complessità, valore economico o specifiche tecniche, richiedono una gestione e un controllo particolarmente attenti e rigorosi.
Criteri per la determinazione delle gare d’appalto in questa categoria
- Valore economico elevato: gli appalti con un valore economico significativo richiedono una gestione attenta per evitare sprechi di risorse pubbliche e garantire la corretta esecuzione delle prestazioni previste.
- Complessità tecnica: gli appalti che coinvolgono tecnologie avanzate, metodologie innovative o che presentano particolari difficoltà tecniche rientrano in questa categoria. La complessità tecnica aumenta il rischio di problemi durante l’esecuzione, rendendo necessaria una supervisione specialistica.
- Importanza strategica: alcuni appalti sono considerati di particolare importanza per il loro impatto strategico su settori cruciali come la sanità, i trasporti, l’istruzione o la sicurezza pubblica. Questi contratti possono influire significativamente sul benessere della comunità e sulla qualità dei servizi pubblici.
- Specifiche condizioni contrattuali: gli appalti con clausole contrattuali particolarmente dettagliate o vincolanti, che richiedono un’attenta gestione per garantire il rispetto delle condizioni stabilite.
Esempi di appalti di particolare importanza
- Appalti nel settore della Sanità:
- Fornitura di apparecchiature medicali avanzate (es. risonanza magnetica, macchinari per la tomografia).
- Servizi di gestione di ospedali o strutture sanitarie.
- Contratti per la fornitura di farmaci essenziali.
- Progetti di infrastrutture:
- Costruzione e manutenzione di infrastrutture critiche come ponti, autostrade, ferrovie e aeroporti.
- Progetti di edilizia pubblica come scuole, università, edifici governativi.
- Tecnologie informatiche e comunicazione:
- Implementazione di sistemi informatici complessi per la gestione di dati pubblici.
- Contratti per la realizzazione di reti di comunicazione ad alta sicurezza.
- Servizi ambientali:
- Gestione dei rifiuti e riciclaggio.
- Progetti di bonifica ambientale.
- Appalti per la realizzazione di impianti per le energie rinnovabili.
- Difesa e sicurezza:
- Fornitura di attrezzature e servizi per le forze dell’ordine e militari.
- Contratti per la gestione della sicurezza nazionale e delle infrastrutture critiche.
Il testo del parere
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it