Negli ultimi anni abbiamo assistito a continue conferme e smentite da parte dei TAR circa la possibilità che una impresa concorrente possa avvalersi del requisito del possesso della Certificazione di Qualità Iso 9001 grazie all’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti.
L’Avcp, con determinazione n. 2 del 1°agosto 2012, ha affermato un criterio, ampiamente condiviso dallo scrivente, secondo il quale “ l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità ”, sottolineando inoltre come “ la certificazione di qualità non è compresa né tra i requisiti concernenti la capacità economico-finanziario né tra quelli concernenti la capacità tecnico-organizzativa dell’operatore economico di cui agli artt. 41 e 42 del Codice, ma risulta disciplinata da un altro articolo del Codice, l’art. 43” .
D’altra parte, come già osservato dall’Avcp “se, in concreto, l’impresa ausiliaria che presta la propria certificazione di qualità fosse obbligata a mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità, l’impresa principale (quella ausiliata) sarebbe titolare solo formalmente del rapporto contrattuale con l’ente appaltante (…). Ciò, invero, produrrebbe una scissione tra la titolarità formale del contratto e la materiale esecuzione dello stesso, che sarebbe la logica conseguenza della carenza, in capo all’impresa concorrente (e titolare del contratto), dei requisiti necessari per partecipare alla gara e, quindi, per eseguire la prestazione”.
Il tutto in evidente contrasto con l’art. 49, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006 (secondo cui il contratto è eseguito in ogni caso dall’impresa che partecipa alla gara e l’impresa ausiliaria può solo assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati), con l’art. 118 del Codice (che non ammette il subappalto dell’intera prestazione dedotta nel contratto d’appalto), nonché con l’art. 1655 c.c., poiché l’avvalente finirebbe per eseguire il contratto di appalto senza assumere “l’organizzazione dei mezzi necessari” propria del singolo appaltatore.
AUTORE: Dimitri De Porzio