multaNon sempre, prima di elevare la multa, il poliziotto deve fermare il conducente. Quella che, in termini giuridici, viene chiamata «contestazione immediata della contravvenzione» è obbligatoria solo quando l’arresto dell’auto sia materialmente possibile, ossia non arrechi intralcio o non costituisca pericolo per la circolazione.

 

La contestazione immediata all’automobilista è obbligatoria solo quando possibile e non costituisce pericolo o intralcio alla circolazione. Il giudice può poi verificare – su ricorso dell’automobilista – se tali motivazioni siano reali o solo di forma e, in quest’ultimo caso, è tenuto ad annullare la multa. È quanto ricorda la Cassazione con una recente sentenza del 12 ottobre 2016, n. 20595.

 

L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentali allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durarne o dopo il passaggio del veicolo.

 

La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione citi servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale e pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedevi.

 

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussistaalcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.

 

Tra dette modalità possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizi di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.