morosita condominialeMorosità Condominiale, che può fare il creditore e cosa rischiano i condomini che già hanno pagato le proprie quote? Quale procedura si applica?


Qual è la procedura in caso di morosità condominiale? A chiarire alcune di queste domande è stata la Cassazione con una recente sentenza la Cassazione, con la Sentenza n. 22856/17 del 29.09.2017.  Laddove il singolo condomino intimato del pagamento del debito del condominio (per intero, o comunque senza specificazione della minor quota su di lui gravante) proponga opposizione all’esecuzione, dovrà dimostrare, a sostegno dell’opposizione proposta, la misura della sua partecipazione condominiale.

 

In caso contrario subirà l’esecuzione per la quota allegata dal creditore e, laddove detta quota non sia stata specificata, per l’intero debito di cui risulti intimato il pagamento (ferme restando, nel vigore della nuova normativa, le limitazioni di cui al secondo comma dell’art. 63 disp. att. c.p.c. in tema di beneficium excussionis). La sentenza impugnata non si è conformata i principi fin qui esposti, in quanto ha ritenuto onere del creditore intimante dimostrare le quote di partecipazione al condominio dei singoli condomini intimati e, in mancanza, ha dichiarato inefficace per intero il precetto opposto.

 

Essa va quindi cassata, e la fattispecie dovrà essere riconsiderata dalla corte di appello in base ai suddetti principi. Il precetto opposto potrà essere ritenuto inefficace solo nella misura eccedente la quota condominiale dei singoli condomini intimati, e sempre che questi abbiano dimostrato la misura di tale quota. In caso contrario varrà a fondare l’esecuzione per l’intero (nella specie, essendovi più condomini intimati, si dovranno presumere allegate le loro quote in misura paritaria, per un totale del 100%).