debitiSi tratta degli importi accessori dovuti sulle somme iscritte a ruolo non versate nei termini, cioè entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell’atto di riscossione.

 

Scende di 0,26 punti percentuali, dal 5,14 al 4,88%, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento dei ruoli.
Il saggio più basso entra in vigore il prossimo 15 maggio.

 

A disporlo, sulla base della stima effettuata dalla Banca d’Italia con riferimento alla media dei tassi bancari attivi del 2014, il provvedimento del 30 aprile 2015.

 

Gli interessi di mora, in base all’articolo 30 del Dpr 602/1973, vanno applicati – a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data della notifica della cartella fino a quella in cui avviene il pagamento – non sull’intero debito a ruolo: restano esclusi, infatti, gli interessi e le sanzioni pecuniarie.

 

La misura degli interessi è aggiornata annualmente.

 

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

 

Il presente provvedimento fissa, ricapitolando, con effetto dal 15 maggio 2015, al 4,88 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.