Si ampliano i poteri del datori di lavoro in materia di controllo a distanza, da oggi possibili senza limitazioni su dispositivi e strumenti del dipendente (pc, tablet…) o sul cartellino presenze, mentre si allentano i paletti su altre tipologie di monitoraggio, come l’uso di telecamere e diventa possibile utilizzare le informazioni raccolte per scopi connessi al rapporto di lavoro, con l’unico obbligo di informare il lavoratore: sono le principali novità del decreto attuativo del Jobs Act sulla semplificazione degli adempimenti in ambito lavorativo, nella parte relativa al controllo a distanza, approvato in CdM l’11 giugno, ora pronto per l’iter parlamentare.
Fino ad oggi, le norme sul controllo a distanza erano molto più rigide e senza distinzioni, con divieto di utilizzo di «impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori», tranne che per motivi organizzativi, produttivi o di sicurezza e comunque previo accordo o richiesta all’Ispettorato del Lavoro, con possibilità per i sindacati di presentare eventuale ricorso.
L’articolo 4 del provvedimento (Delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva) prevede una:
revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.
La Riforma del Lavoro Renzi, in pratica, riscrive l’articolo 4 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) introducendo una distinzione:
- impianti audiovisivi e simili (controllo con limitazioni),
- strumenti di lavoro e badge (controllo senza limiti).
Nel primo caso, telecamere ecc. possono essere usate solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale; per installarli serveaccordo sindacale con RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o RSA (rappresentanze sindacali aziendali). Se l’impresa è ubicata in diverse province o regioni, l’accordo può essere firmato anche con le rappresentanze sindacali più rappresentative a livello nazionale. Senza accordo bisogna chiedere autorizzazione alla DTL o al Ministero del Lavoro. Nel caso di strumenti che il dipendente utilizza per lavorare o di registrazione presenze, non c’è bisogno di nessun accordo né autorizzazione.
Altra differenza rispetto a prima: la possibilità di utilizzare i dati raccolti con le apparecchiature installate anche ai fini connessi con il rapporto di lavoro, sempre che al lavoratore sia data adeguata informazione su modalità d’uso degli strumenti, effettuazione dei controlli.