Una recente sentenza ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità di modifica a competenze e responsabilità del RUP e dei responsabili di fase negli appalti.


La recente sentenza n. 26/2024 del TAR Valle d’Aosta ha chiarito le possibilità di modulare le responsabilità del RUP e dei responsabili di fase nelle gare d’appalto, facendo luce su una questione complessa regolata dal nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).

La Decisione del TAR sulla modifica delle competenze di RUP e Responsabile di Fase negli Appalti

Il TAR Valle d’Aosta ha stabilito che non esiste conflitto tra la nuova normativa sui contratti pubblici e quella sull’ordinamento militare, la quale prevede l’incompatibilità tra il ruolo di comandante (nominato RUP) e quello di capo del servizio amministrativo. Quest’ultimo è responsabile degli atti di spesa e degli atti negoziali legati alla gestione del bilancio e dei materiali (art. 451, d.p.r. n. 90/2010).

Le nuove previsioni normative

Secondo l’art. 15, comma 4, del nuovo codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono organizzare il lavoro nominando responsabili di procedimento per le diverse fasi (programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento), mantenendo l’unicità del RUP. Questo approccio ha il vantaggio di evitare una concentrazione eccessiva di responsabilità sul RUP, che rimane incaricato della supervisione e del coordinamento.

Il modello organizzativo adottato

In base a queste disposizioni, l’Amministrazione ha creato un modello organizzativo che rispetta la disciplina militare. Ha nominato il capo del servizio amministrativo come responsabile del procedimento per la fase di affidamento, autorizzandolo a condurre le procedure di acquisizione e a redigere gli atti necessari, inclusi quelli di rilevanza esterna.

Esclusione e verifica delle cause

Il TAR ha confermato che l’esclusione di un partecipante da parte del capo del servizio amministrativo rientra nelle sue competenze per la fase di affidamento, come stabilito dal nuovo codice. La verifica delle cause di esclusione, quindi, è legittimamente compito del responsabile di fase nominato.

Interpretazione delle normative

Il TAR ha respinto l’argomento del ricorrente secondo cui l’art. 7 dell’allegato I.2 al codice, che elenca i compiti del RUP per la fase di affidamento, precluderebbe la possibilità che tali compiti siano svolti dal responsabile di fase. L’art. 15 del nuovo codice, infatti, permette la distribuzione delle responsabilità tra diversi responsabili di fase, sempre sotto la supervisione del RUP.

Rilevanza del nuovo regolamento

L’allegato I.2 al codice, di natura regolamentare, sarà abrogato e sostituito da un nuovo regolamento ministeriale. Questo cambio rafforza la lettura delle normative alla luce delle previsioni dell’art. 15, confermando la validità del modello organizzativo adottato dall’Amministrazione.

Contestazioni della ricorrente

Il ricorso contro l’esclusione dalla gara, basato sulla presunta illegittimità della stessa per la posizione del socio di maggioranza della società, è stato respinto. Il TAR ha chiarito che il rinvio a giudizio di tale soggetto non costituisce un illecito professionale grave e la mancata dichiarazione di tale rinvio non comporta automaticamente l’esclusione dall’appalto.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it