appalti aggiudicazione cauzionePubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2017, il comunicato del Presidente ANAC del 21 dicembre scorso con il quale si forniscono i nuovi modelli di segnalazione per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità.

 


Al fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto all’Autorita’ dal decreto legislativo n. 50/2016 e, nelle more delle emanande linee guida di cui all’art. 83, comma 2, del nuovo codice, il Consiglio dell’Autorita’ ha adottato i nuovi modelli di segnalazione, destinati agli operatori del settore (stazioni appaltanti, SOA, operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che danno luogo all’esercizio del potere sanzionatorio previsto dal menzionato art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016.

 

Riguardo alla procedura ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, se’ vero che la relativa disciplina e’ stata abrogata e non e’ piu’ prevista dal nuovo codice, e conseguentemente non e’ piu’ necessario il sorteggio obbligatorio, ad opera della S.A., successivamente alla fase di ammissibilita’ delle domande di partecipazione, di un numero minimo pari al 10% del totale dei concorrenti, e sui primi due concorrenti classificati, per la verifica di veridicita’ delle autodichiarazioni presentate sul possesso dei requisiti di ordine speciale, resta comunque obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario (art. 32, comma 7, decreto legislativo n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo previsto dall’art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che ricade nella discrezionalita’ della stazione appaltante.

 

Le conseguenze, in caso di esito negativo di tale controllo, si ritrovano sempre nell’art. 80, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016. In tal caso, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorita’ che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall’art. 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, che conferisce all’Autorita’ il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000.

 

questo link il comunicato dell’ANAC pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

In allegato il prospetto dei modelli in formato grafico.