Facendo seguito alla norma contenuta nel “decreto cultura” (articolo 6, Dl 83/2014), il decreto 12 febbraio 2015, del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo in concerto con il Mef, detta le regole operative per il credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore cinematografico.
Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute per interventi effettuati su sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.
L’utilizzo del credito, concesso fino all’importo massimo di 100mila euro nei periodi d’imposta 2015 e 2016, è ripartito in tre quote annuali di pari importo. L’agevolazione non è cumulabile con altri contributi e crediti d’imposta riconosciuti alle imprese cinematografiche per la costruzione delle sale o per la produzione di film (articolo 15 del Dlgs 28/2004, e articolo 1, comma 327, lettera c, numero 1, legge 244/2007).
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ed è utilizzabile in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Chi può accedere al bonus
Le imprese cinematografiche ammesse ai benefici sono quelle che svolgono attività di produzione, distribuzione, esportazione, esercizio e industria tecnica, che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia. A esse è equiparata l’impresa con sede e nazionalità in altro Stato Ue, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese devono essere sono iscritte negli appositi elenchi informatici del ministero (articolo 3, Dlgs 28/2004). Gli aspiranti al bonus, inoltre, devono avere il requisito delle piccole o medie imprese (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro).
Interventi ammessi
I lavori che fanno accedere al credito sono: il ripristino di sale inattive; la trasformazione dei locali mediante aumento del numero di schermi; la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; l’installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.
Il beneficio non riguarda, invece, la costruzione di sale nuove.
Come ottenere il credito
Le imprese interessate al credito d’imposta devono presentare in via telematica apposita domanda al Mibact, entro novanta giorni dal termine dei lavori o dall’acquisto dei beni. Le modalità di presentazione della domanda saranno definite con decreto del direttore generale per il cinema, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Dm attuativo. La domanda deve contenere il tipo di interventi e il relativo costo, l’attestazione di effettività delle spese sostenute, il credito d’imposta spettante. Le imprese cinematografiche devono, inoltre, presentare insieme alla domanda, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per attestare:
- altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti nell’anno in corso e nei due precedenti
- che la sala era attiva dal 1° gennaio 1980
- che si tratta di piccola o media impresa, secondo i requisiti fissati dal Dm 18 aprile 2005.Il riconoscimento del beneficio è soggetto alla verifica da parte del Mibact della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, lo stesso ministero comunica all’impresa se l’agevolazione è stata concessa (e in che misura) o meno.
Revoca ed eventuale recupero
Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d’imposta è revocato. Stessa conseguenza, in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi. Per l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.