pon, ricercaAgenda digitale e Industria sostenibile sono due agevolazioni a favore di progetti di ricerca e sviluppo promossi dalle imprese. Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 21255 dell’8 marzo 2016 ha stabilito le istruzioni per la presentazione delle domande e l’erogazione delle risorse.

 

La quota a carico delle imprese beneficiarie per l’accesso alla garanzia del Fondo ai fini dell’erogazione in anticipazione del solo finanziamento agevolato, così come fissata dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 4 dicembre 2015, è pari al 2,1% dell’anticipazione richiesta. Tale importo, previa autorizzazione dell’impresa beneficiaria che chiede l’accesso alla garanzia del Fondo, è trattenuto dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) sull’ammontare dell’anticipazione richiesta e non viene restituito qualunque sia l’esito del progetto agevolato. La predetta quota a carico dell’impresa beneficiaria è dovuta solo in occasione della prima richiesta di anticipazione ed è commisurata alla stessa e non viene, pertanto, trattenuta sull’eventuale seconda.

 

Le richieste di erogazione delle agevolazioni previste dai decreti e la relativa documentazione allegata devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica, utilizzando una delle due procedure disponibili sul sito internet del Soggetto gestore https://fondocrescitasostenibile.mcc.it a seconda che si intendano richiedere le erogazioni delle agevolazioni concesse a valere sul bando Agenda digitale o sul bando Industria sostenibile. Nel caso di richiesta di anticipazione, la fideiussione bancaria/polizza assicurativa deve essere trasmessa anche in originale all’indirizzo comunicato dal Soggetto gestore e indicato nell’ambito della predetta procedura di compilazione.

 

Per quanto concerne le modalità di rimborso del finanziamento agevolato, si stabilisce che, ferma restando la scadenza finale del finanziamento stesso, nel caso in cui la valuta di incasso da parte dell’impresa beneficiaria della singola erogazione del finanziamento ricada nei tre mesi solari precedenti la scadenza di rimborso delle rate del 30 giugno o del 31 dicembre, la relativa prima rata (di soli interessi, qualora si tratti di rata di preammortamento, o di interessi e capitale, qualora si tratti di rata di ammortamento) viene ripartita sulle rate residue successive. Gli interessi da corrispondere decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e vengono calcolati sulla base del debito residuo in essere.

 

In allegato il testo completo della Circolare.