I regimi fiscali agevolati per le nuove attività produttive nel nostro ordinamento: ecco quali sono ancora in vigore, con quali agevolazioni e come accedervi.
Minimi ed ex minimi, forfettino e forfettone, premiale per la trasparenza: sono tutti regimi fiscali agevolati per le attività produttive, ma non tutti ancora in vigore o non sempre ancora applicabili:
- regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (“forfettino”): in vigore
- regime dei contribuenti minimi ( “forfettone”): assorbito nei nuovi minimi (“ex minimi”)
- regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: è il regime dei nuovi minimi, in vigore dal 2102.
- regime premiale per favorire la trasparenza: in vigore.
Forfettino
Ancora utilizzabile nonostante sia in vigore il nuovo regime fiscale di vantaggio, in quanto non formalmente abrogato (Circolare 17/E 30 maggio 2012), è stato istituito dall’articolo 13 della legge 288/2000. Possono accedervi persone fisiche che avviano una nuova attività, a patto che per i primi 3 periodi di imposta rispettino tali requisiti:
- negli ultimi 3 anni nessun esercizio di attività d’impresa o professionale, anche in forma associata;
- attività non mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- ricavi o compensi non superiori a 30.987,41 euro per imprese esercenti prestazioni di servizi e lavoratori autonomi; 61.974,83 euro per imprese aventi per oggetto altre attività.
- regolarità negli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
Il regime prevede applicazione di impostasostitutiva Irpef e addizionali al 10% sul reddito imponibile e il pagamento IVA annuale (contribuente esonerato dall’obbligo di liquidazione, versamento periodico e acconto). Invariata la disciplina IRAP. Adempimenti contabili richiesti: conservazione documenti ricevuti ed emessi; fatturazione e certificazione dei corrispettivi; presentazione dichiarazioni annuali. Esonero invece per: registrazione e tenuta di scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA; liquidazione, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale IVA; versamento addizionali IRPEF.
Poichè l’Agenzia delle Entrate fornisce, su richiesta, assistenza online per gli obblighi contabili e fiscali, per munirsi delle dotazioni informatiche necessarie a fruirne, si gode di un credito di imposta del 40% del loro prezzo di acquisto, per importo non superiore a 309,97 euro.
Forfettone
La Legge 244/2007 aveva istituito il regime dei contribuenti minimi per snellire il carico burocratico di soggetti che esercitano attività economicamente marginali (imprese individuali e professionisti). Da gennaio 2012 è stato assorbito dal nuovo regime dei minimi, lasciando la possibilità di un regime intermedio ai fuoriusciti per mancanza dei nuovi requisiti di accesso (ex minimi).
Ex minimi: regime intermedio
- esenzione imposta sostitutiva sul reddito,
- esonero obblighi di registrazione e tenuta scritture contabili, rilevanti ai fini di imposte sui redditi, IRAP e IVA; tenuta del registro dei beni ammortizzabili,
- esonero liquidazioni e versamenti periodici IVA e dall’acconto annuale,
- esonero versamento IRAP e presentazione della dichiarazione.
Gli adempimenti richiesti:conservazione documenti ricevuti ed emessi; fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero; comunicazione annuale IVA se il volume d’affari è uguale o superiore a euro 25.822,84; presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA; versamento annuale IVA; versamento acconto e saldo IRPEF; versamento acconto e saldo addizionali IRPEF; adempimenti dei sostituti d’imposta; comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA. NB: I contribuenti “ex minimi” possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario, per almeno un triennio, da comunicare con la prima dichiarazione annuale. Trascorsi i 3 anni, l’opzione resta valida anche successivamente se si conferma l’opzione.
Nuovi minimi
IL DL 98/2011 ha dunque introdotto un nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto dei “nuovi minimi”, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro, o il rafforzamento della struttura produttiva anche attraverso il consolidamento di attività precedentemente svolte in forma occasionale o precaria. Dal 1 gennaio 2012, il regime si applica a persone fisiche intraprendono un’attività di impresa arte o professione; l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Tali soggetti presumono di possedere, o possedevano al momento di inizio dell’attività, sia i requisiti stabiliti dall’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 244/2007 (forfettone) sia quelli previsti dall’art. 27, comma e 2 del dal DL 98/2011 (“nuovi minimi”).
- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, altra attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore a 30.000 euro.
Le agevolazioni: imposta sostitutiva al 5%, esenzione IRAP, esonero IVA e operazioni rilevanti (spesometro). A differenza del forfettone, il regime dei “nuovi minimi” può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. Coloro che allo scadere dei 5 anni non hanno ancora compiuto 35 anni, possono prolungare l’applicazione fino al periodo di imposta di compimento del 35esimo anno di età.
Regime di trasparenza
Dal 1 gennaio 2013 è in vigore il regime premiale per la trasparenza fiscale in favore di imprese non soggette a IRES e professionisti che svolgono attività artistica o professionale; di impresa individuale; di impresa in forma di società di persone. Collaborando con l’Amministrazione finanziaria – fornendole i propri dati rilevanti ai fini fiscali – godono di una serie di benefici:
- semplificazione e assistenza negli adempimenti amministrativi;
- accelerazione del rimborso o compensazione dei crediti IVA;
- esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici per i contribuenti non soggetti a studi di settore;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette.
Se non ci si trova in regime di contabilità ordinaria vengono riconosciuti altri benefici:
- determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa
- predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni IRPEF e IRAP;
- esonero tenuta di scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi
- esonero versamento IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- esonero liquidazioni, versamenti periodici e versamento acconto ai fini IVA.
Per accedere al regime premiale, si deve inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria corrispettivi, fatture emesse e ricevute, risultanze di acquisti e cessioni non soggetti a fattura. Inoltre si deve istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
FONTE: PMI (www.pmi.it)