Il MePA, come oramai è risaputo, è il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione che consente alle amministrazioni pubbliche italiane l’acquisto online di beni e servizi dalle imprese e dai vari professionisti. All’indomani della revisione della disciplina sull’acquisizione di beni e servizi relativa alle nuove regole del Codice Appalti si può tentare di fare chiarezza su questo strumento.
Secondo la nuova normativa, per «mercato elettronico» si intende testualmente “uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica”.
Già dal 2002, ad opera del D.P.R. n. 101/2002, erano state poste le basi per un’apertura della contrattualistica pubblica all’uso di sistemi elettronici/digitali. Il MePA, successivamente, trovava una disciplina organica nel D.P.R n. 207/2010, agli artt. 328, 332, 335 e 336. Tuttavia, l’utilizzo di strumenti elettronici nell’ambito delle procedure di del contraente, veniva, nella previgente impostazione codicistico-regolamentare, concepita come una mera facoltà della PA, alternativa rispetto all’utilizzo degli ordinari strumenti di scelta del contraente. Anche con riferimento alle comunicazioni, la via elettronica appariva residuale rispetto ai tradizionali mezzi di comunicazione (posta e fax). Con il nuovo codice dei contratti pubblici questa impostazione muta radicalmente.
Quanto alle comunicazioni e agli scambi di informazioni, l’art. 40 il nuovo Codice introduce l’obbligo (non più la facoltà) in capo alle centrali di committenza e stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni di avvalersi di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.
Nelle procedure di aggiudicazione gli «strumenti di acquisto» sono strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.
Per «asta elettronica», invece, un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.
Ai fini dei Bandi pubblici, sempre più spesso alle aziende viene chiesto di effettuare l’iscrizione al MePA. Le fasi per iscriversi al MePA sono sostanzialmente due. La Registrazione Base, che va fatta inserendo alcune informazioni personali e selezionando la PA o l’impresa di appartenenza; e la fase successiva di abilitazione, che permette di fare acquisti come Pubblica Amministrazione, di vendere i prodotti alla PA come impresa e di utilizzare il servizio di Equitalia di verifica degli inadempimenti. Ai fini dell’abilitazione, il catalogo non può essere vuoto: bisogna inserire almeno un prodotto/servizio, facendo attenzione che rispetti gli attributi comuni e specifici previsti dal Capitolato tecnico allegato al Bando.
Inoltre l’azienda deve comunicare alcune informazioni che la riguardano, come i suoi dati identificativi, la sede legale, i dati del registro imprese, la situazione personale rilevante ai fini della partecipazione. Questi sono desumibili dai documenti ufficiali (Visura Camerale, DURC, ecc…).
L’art. 38, invece, nel disciplinare il procedimento di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, attribuisce funzione premiante alla disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara.