Da alcuni anni le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a stipulare i contratti per beni e servizi di valore inferiore a € 207.000 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip. Analizziamo il fenomeno con l’aiuto dei dati dell’Osservatorio MePA, il rapporto mensile realizzato da sosMePA, la divisione operativa di Porzio & Partners dedicata ai servizi professionali per affrontare il Mercato Elettronico.
Il lungo processo di adeguamento al MePA non è ancora ultimato. I volumi di acquisto sul MePA sono ancora in progressivo aumento e supereranno i due miliardi di euro nei prossimi 12 mesi.
Da quando esiste il MePA, la principale difficoltà affrontata dagli Enti è stata conciliare l’obbligo di utilizzo con l’efficienza delle procedure e l’economicità degli acquisti. Nonostante le aspettative del Legislatore e dell’utenza, non è affatto garantito che tramite la piattaforma telematica in modo semplice e rapido si possano stipulare appalti vantaggiosi. Le Offerte presenti nei cataloghi del MePA non sono negoziate né controllate da Consip, quindi non vi sono solo offerte competitive ma anche, ai due opposti, offerte ingannevoli o fuori mercato.
MePA per le Pubbliche Amministrazioni
Il MePA ha quindi modificato in modo radicale i processi di acquisto pubblici. L’innovazione costituisce una opportunità se accompagnata da consapevolezza e competenza, altrimenti rappresenta un rischio. Vediamo in sintesi i principali cambiamenti che la Pubblica Amministrazione ha affrontato.
- Le procedure telematiche. L’Ente Pubblico ha la piena responsabilità della legittimità e dell’economicità degli appalti stipulati sul MePA ma Consip non esegue alcun controllo sulle Imprese né sulle procedure né sulle offerte del catalogo. Ciò significa che per utilizzare il MePA si devono affrontare le stesse tipologie di rischio degli appalti tradizionali e sono necessarie competenze giuridiche.
- Il catalogo. Alle procedure di acquisto precedentemente eseguite fuori dal MePA (gara aperta, cottimo fiduciario ed affidamento diretto), sul MePA si aggiunge il confronto concorrenziale delle Offerte nel catalogo. Una procedura nuova, potente, ma difficile ed onerosa da eseguire poiché il MePA non consente di filtrare le offerte nel catalogo in base alle caratteristiche.
- I criteri di aggiudicazione. In una gara sul MePA è frequente invitare centinaia o migliaia di Imprese. Che cosa succede se poi rispondono in tanti? La numerosità elevata delle offerte attese ed il conseguente rischio di spendere mesi di lavoro per valutare le offerte induce gli Enti ad aggiudicare il 95% delle gare sul MePA al prezzo più basso. In questo modo il sistema ordina automaticamente le offerte e non è necessaria alcuna valutazione discrezionale.
- I Fornitori. E’ un bene che i Fornitori si avvicendino, come vuole il Codice degli Appalti. Ma sul MePA il cambiamento in atto è più profondo e va oltre la rotazione dei Fornitori. La complessità nel gestire l’abilitazione, il bando, i capitolati tecnici, il catalogo e le gare ha indotto il 90% delle Imprese che prima erano fornitrici della P.A. a rinunciare al mercato pubblico. Le 42.817 Imprese oggi abilitate al MePA sembrerebbero numerose ma sono solo il 4% delle Imprese che operano nelle merceologie toccate dal MePA. Troppo poche perché il cambiamento non lasci un segno indelebile sul tessuto delle Imprese.
- I Capitolati Tecnici. Per evitare che l’aggiudicazione al prezzo più basso – ormai una regola di fatto – possa compromettere la qualità delle forniture è necessario scrivere dei Capitolati Tecnici molto dettagliati e prescrittivi, a differenza del passato quando gli Enti descrivevano i propri fabbisogni e premiavano la capacità del mercato di offrire le soluzioni migliorative. Se oggi gli Enti non dedicano molto più tempo e competenze alla redazione dei capitolati tecnici, rischiano di compromettere seriamente la qualità delle forniture e il buon esito dei contratti.
- Le verifiche prima dell’uso. L’enfasi del Legislatore sull’obbligo di usare il MePA e la nullità dei contratti stipulati in violazione possono indurre a ritenere erroneamente che qualsiasi appalto debba essere stipulato tramite il MePA. La norma tuttavia prevede che sia legittimo acquistare sul MePA solo i beni e i servizi descritti negli appositi Capitolati Tecnici pubblicati da Consip. Prima di utilizzare il MePA per stipulare un contratto è quindi necessario ricercare l’oggetto principale dell’appalto nei capitolati tecnici allegati ai bandi del MePA. Se la verifica fornisce esito negativo, l’acquisto deve essere effettuato al di fori del MePA.
- Il mercato. Il mercato locale può offrire condizioni migliorative rispetto a quelle dei cataloghi del MePA. Infatti, i prezzi dei cataloghi non sono negoziati e non sempre la pubblicazione di offerte nel catalogo innesca la competizione tra le Imprese. L’unico modo per conciliare la competitività del mercato locale con il MePA è lanciare una richiesta di offerta sul MePA stabilendo il prezzo a base d’asta tramite una indagine di mercato che tenga conto anche dei prezzi del mercato esterno al MePA. Se va deserta la richiesta di offerta sul MePA a cui tutte le Imprese sono invitate o a cui tutte potevano partecipare, è legittimo ripetere la procedura fuori dal MePA.
- Il valore delle gare. Il MePA ha determinato un aumento delle gare di modesto valore economico. Il 15% delle richieste di offerta sul MePA ha base d’asta inferiore a soli € 400. Ciò accade poiché l’ordine da catalogo è generalmente inefficace per importi minori di € 400 (il cosiddetto “Importo minimo di consegna”) e pertanto per appalti di importo modesto è necessario ricorrere al lancio di una Richiesta di Offerta anziché acquistare da catalogo. L’unica alternativa è verificare prima dell’acquisto da catalogo se il Fornitore è disponibile ad accettare un ordine di importo inferiore a quello minimo di consegna.
Immagine 1.1 – Quantità di gare sul MEPA per Importo base d’asta (clicca sull’immagine per ingrandire)